Ex art.175 il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.

La restituzione nel termine, così come disciplinata dal codice di procedura penale, si atteggia a rimedio di natura eccezionale in rapporto a situazioni in cui un impedimento abbia determinato l’estinzione di un potere, essendo decorso il termine perentorio stabilito per il suo esercizio. Alla base dell’istituto deve rinvenirsi l’interesse, di natura pubblicistica, a fare in modo che le parti possano esercitare effettivamente i diritti loro attribuiti dalla legge. Pertanto la restituzione nel termine va distinta dagli ordinari mezzi di impugnazione che aggrediscono, invece, la statuizione contenuta in un provvedimento del giudice.

Il codice ha previsto l’istituto in commento con riguardo sia al potere di impugnazione dell’imputato giudicato in contumacia, il quale non abbia avuto conoscenza del procedimento, sia all’opposizione al decreto penale, sia, infine, all’eventuale impugnazione a seguito di incidente di esecuzione. A parte tale ultima ipotesi, regolata separatamente all’articolo 670 c.p.p., le altre due trovano la loro disciplina all’articolo 175 c.p.p.

I soggetti titolari del diritto ad ottenere la restituzione sono individuati non solo nelle parti, ma anche nei difensori, in quanto le attività da essi svolte appaiono costruite funzionalmente all’esercizio dei poteri spettanti al soggetto sulla cui sfera ricadono i relativi effetti.

Il nuovo comma 2 dell’art. 175 c.p.p. stabilisce che se è stata pronunciata sentenza (o decreto penale) di condanna in contumacia, l’imputato è restituito, a sua domanda, nei termini d’impugnazione (o opposizione).

Per quanto concerne le condizioni cui la richiesta di restituzione nel termine è sottoposta, non è più posto a carico dell’istante l’onere della prova relativa alla incolpevole mancata conoscenza del provvedimento di condanna, in assenza della quale prova la restituzione non poteva essere concessa; disponeva, infatti, l’originario testo del secondo comma dell’articolo 175: “può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione anche dall’imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che (…) il fatto non sia dovuto a sua colpa”.

Perché la richiesta di restituzione sia accolta è ora, invece, sufficiente che risulti che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e non abbia rinunciato volontariamente a comparire, ovvero a proporre impugnazione od opposizione.

Per quanto concerne il termine di decadenza entro cui il condannato in contumacia può effettuare la richiesta di restituzione nel termine per impugnare il provvedimento di condanna, occorre osservare che esso è aumentato da 10 a 30 giorni (nuovo comma 2-bis), che decorrono dal momento in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, ovvero, in caso di estradizione all’estero, dalla consegna del condannato.

Resta fermo, invece, il termine di 10 giorni per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell’articolo 175, in cui si disciplinano le ipotesi di restituzione nel termine discendenti da caso fortuito o forza maggiore.

L’articolo 2 della legge 60/2005 modifica, inoltre, l’articolo 157 del codice di procedura penale per rendere piĂą celeri e sicure le notificazioni all’imputato non detenuto che abbia un difensore di fiducia ma non abbia dichiarato o eletto domicilio ex art. 161.

In questi casi le notificazioni sono eseguite presso i difensori, che però, possono, comunque, dichiarare immediatamente all’autorità procedente la loro indisponibilità ad accettare la notificazione.

 

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