L’azione di riduzione verte sulle donazioni. Ma se la donazione è nulla il legittimario non agirà con l’azione di riduzione, ma agirà con l’azione di nullità che avvantaggia tutti gli eredi facendo rientrare il bene donato nell’asse ereditario.

Si procede con l’azione di nullità anche in caso di simulazione perché la donazione simulata assolutamente o dissimulata è nulla (la compravendita che simula una donazione non ne osserva la forma.

Ma se il bene da conseguire non è più nel patrimonio del donatario perché venduto a terzi, ed il donatario risulta insolvente, il legittimario potrà agire con l’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa, sia a titolo oneroso che gratuito, sia in buona o mala fede.

Se però il terzo ha trascritto il titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda di riduzione contro il donatario, vale il principio che la sentenza fa stato nei confronti delle parti e dei loro aventi causa 2909 cc. Quindi il terzo dovrà restituire il bene o pagarne il controvalore nella misura di reintegrazione della legittima lesa 563/3c.

Il terzo alienatario di beni immobili non è obbligato a restituire il bene se l’acquisto a titolo oneroso è stato trascritto 10 anni prima della domanda di riduzione 2652 n.8 cc.

Una disposizione, introdotta con L.80/2005, favorisce i terzi acquirenti di beni immobili(anche a titolo gratuito) se l’azione di restituzione è proposta dopo 20 anni dalla donazione 563/1c.

Il termine ventennale di prescrizione della domanda di restituzione è soggetto a sospensione in caso di notifica al donatario della dichiarazione di opposizione del coniuge e figli del donante 563/2c.

La dichiarazione di opposizione è atto personale e rinunziabile, va trascritta e rinnovata ogni 20 anni a pena di decadenza.

Il terzo alienatario di beni mobili non è obbligato a restituire il bene se ha acquistato il possesso in buona fede 1153 cc.

Donazioni dissimulate

L’azione di riduzione verte anche sulle donazione dissimulate.

La simulazione relativa è lesiva della legittima quando l’atto a titolo oneroso (vendita) dissimula in realtà una donazione, che andrebbe attratta nella massa fittizia, e sarebbe soggetta a riduzione. Il legittimario, agendo in riduzione, può provare la simulazione anche per testimoni, alla stregua dei creditori e dei terzi 1417 cc.

La simulazione assoluta si ha quando il bene è apparentemente uscito dal patrimonio, ma il legittimario non agisce in riduzione, agisce per l’accertamento che il bene è rimasto in realtà al defunto e quindi facente parte dell’asse ereditario. Tuttavia per tale azione non è ammessa la prova testimoniale 1417 cc, ma il legittimario può provare con ogni mezzo la simulazione col vantaggio che provandola, può rivendicare il bene nella sua qualità di erede anche oltre la stretta lesione della legittima.

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