La legge n. 35 del 2005 ha introdotto nuove regole sulla circolazione giuridica degli immobili oggetto di disposizioni a titolo gratuito, modificando gli artt. 561 e 563 allo scopo di agevolare la circolazione dei beni oggetto di donazione:

  • art. 561: gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni pegno o ipoteca, a meno che la riduzione non sia domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione.
  • art. 563: se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario può chiedere ai successori acquirenti la restituzione degli immobili.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento