I rapporti economici e i rapporti giuridici comportano la circolazione dei beni e dei diritti. Tale circolazione consiste sia nello spostamento in senso fisico (es. trasferimento di una cosa), sia nella trasmissione in senso giuridico (es. acquisto di un diritto).

La legge rende particolarmente rilevante:

  • la circolazione dei beni, fondamentale sia per ragioni economiche che per ragioni storiche.
  • la circolazione degli atti, in particolare dei contratti (es. cessione del contratto).
  • la circolazione del credito, che avviene mediante appositi documenti (es. titoli di credito) o mediante appositi contratti (es. delegazione, espromissione, accollo).

Relativamente alla circolazione giuridica di beni e diritti, sono state elaborate diverse regole che, mentre in alcuni casi proteggono l’interesse del perdente, in altri tutelano la collettività. Le regole della circolazione, quindi, in base ai casi, possono tutelare chi perde il bene o il diritto, così come chi lo acquista.

Per garantire la certezza dei diritti e la tutela dei terzi, la legge prescrive che gli atti con i quali si costituiscono, regolano o estinguono diritti relativi a beni immobili debbano essere trascritti.

Due sono i criteri prevalenti con i quali registrare la circolazione dei beni immobili:

  • criterio oggettivo (catasto), che si concreta nella riproduzione dell’intero territorio nazionale mediante mappe, nelle quali vengono segnati i confini delle diverse proprietà, le attività agricola o edilizia che vi si esercitano e i titolari dell’area.

Le indicazioni del catasto non fanno piena prova della titolarità dei beni, tuttavia, nonostante non siano utili per la circolazione dei beni, sono comunque utilizzate per i prelievi fiscali.

  • criterio soggettivo, che si concreta nella compilazione dei registri immobiliari, nei quali vengono trascritti, a favore dell’acquirente e contro l’alienante, tutti gli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti sui beni immobili.

Occorre che vi sia una continuità delle trascrizioni, motivo per cui l’ordinamento dispone:

  • che si deve rendere pubblico ogni atto o provvedimento che produca effetti traslativi, costitutivi o modificativi di diritti reali.
  • che le successive trascrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto (principio della continuità delle trascrizioni).
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