La restituzione nel termine è un rimedio di carattere eccezionale destinato a ridare alle parti la legittimazione ad esercitare un potere che si era estinto per l’inutile decorso di un termine processuale previsto a pena di decadenza (perentorio).

Il codice prevede tre differenti istituti:

  • uno generico, che permette la restituzione in un termine processuale previsto a pena di decadenza (art. 175 co. 1), quando la parte prova di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore.

A chiedere questa restituzione nel termine sono legittimati il pubblico ministero, le parti private e i difensori . Tale richiesta deve essere presentata al giudice competente entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore;

  • due specifici, che, sul comune presupposto che l’imputato abbia avuto conoscenza soltanto presuntiva e non effettiva del procedimento e del provvedimento, permettono (co. 2):
    • la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale irrevocabile. Tale restituzione, peraltro, può essere richiesta soltanto dall’imputato.

La particolarità del rimedio contro la sentenza contumaciale sta nell’inversione dell’onere probatorio. Una volta che l’imputato ha presentato richiesta di restituzione nel termine, infatti, il rimedio deve essergli concesso, salvo che sia accertato che:

  • l’imputato abbia avuto conoscenza effettiva del procedimento e abbia rinunciato a comparire;
  • l’imputato abbia avuto conoscenza effettiva del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione.
  • la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, rimedio questo che viene costruito dal legislatore sul modello di quello predisposto per la sentenza contumaciale. La competenza su tale richiesta di restituzione, comunque, spetta al giudice per le indagini preliminari, tenuto a decidere sull’ammissibilità o meno dell’opposizione.

Tali richieste di restituzione devono essere presente entro trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (co. 2 bis). L’ordinanza che concede la restituzione nel termine può essere impugnata soltanto con la sentenza che decide sull’impugnazione o sull’opposizione (co. 5). Al contrario, l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine è autonomamente impugnabile: contro di essa, infatti, può essere proposto ricorso per cassazione (co. 6).

Sulla richiesta di restituzione decide il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa (co. 4). A tale principio, tuttavia, sono poste due eccezioni:

  • prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari;
  • dopo che sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull’impugnazione o sull’opposizione.

La restituzione, peraltro, può essere concessa una sola volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento (co. 3).

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