Definendo l’area di operatività dell’appello attraverso la sua qualificazione come mezzo di impugnazione utilizzabile contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, ma fuori dai casi previsti dall’art. 309 comma1, l’art. 310 ne delinea la fisionomia di strumento residuale rispetto all’ambito oggettivo e soggettivo tipico della richiesta di riesame.

La cerchia dei provvedimenti suscettibili di appello è individuata con riferimento a tutele ordinanze in materia di misure cautelari personali diverse da quelle assoggettabili a riesame, e la titolarità del relativo potere viene riconosciuta al suo imputato, al suo difensore e al pm; riguardo a tale ultimo si tratta dell’unica possibilità di impugnazione nel merito.

Per i profili procedurali, per la proposizione dell’appello viene fatto esplicitamente rinvio alle corrispondenti disposizioni in tema di riesame. Viene anche richiamata la disposizione attributiva della competenza al tribunale del capoluogo del distretto in cui risiede il giudice che abbia emesso l’ordinanza appellata, stabilendosi inoltre che quel tribunale decida con rito camerale previsto dall’art. 127 entro 20 giorni dalla ricezione della suddetta ordinanza, nonché degli atti su cui la medesima si sia fondata.

Ordinanza e atti che devono venire trasmessi al tribunale da parte dell’autorità giudiziaria procedente, entro il giorno successivo all’immediato avviso concernente la presentazione dell’appello, e devono rimanere depositati in cancelleria fino al giorno dell’udienza con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Per il resto deve ritenersi implicito il rinvio alla disciplina generale dell’appello a cominciare dalla regola dell’effetto limitatamente devolutivo.

Nel disciplinare contestualmente il ricorso per cassazione attraverso le ordinanze emesse dal tribunale a seguito di riesame, ovvero a seguito di appello, l’art. 311 riconosce la relativa titolarità all’imputato, al suo difensore e al pm, stabilendo che il ricorso debba venire proposto entro 10 giorni dalla sua notificazione o dalla comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento.

Il comma 2 del medesimo 311 configura la possibile proposizione di un ricorso omesso medio, là dove autorizza l’imputato ed il suo difensore a ricorrere in cassazione per violazione di legge direttamente contro le ordinanze applicative della misura coercitiva. In questa ipotesi si precisa che la proposizione del ricorso rende di per sé inammissibile quest’ultima richiesta, quantunque eventualmente già presentata. Nell’uno e nell’altro caso si tratta di un ricorso caratterizzato da ritmi temporali piuttosto serrati.

 

Lascia un commento