Della competenza per connessione si occupano gli articoli 12-16 del c.p.p. Detta disciplina è stata introdotta in quanto di frequente la competenza deve essere determinata tenendo conto dei collegamenti (connessioni) esistenti fra fatti penalmente rilevanti.

Ai sensi dell’art 12 si può parlare di connessione in tre casi:

  • In presenza di una connessione plurisoggettiva: essa ricorre quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso (nel caso di reati dolosi) o in cooperazione (nel caso di reati colposi) ovvero quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento dannoso (si pensi ad es. al ferimento di un uomo che successivamente muore a causa della negligenza del medico curante).

 

  • In presenza di una connessione monosoggettiva: che ricorre quanto una persona è imputata per più reati commessi con una sola azione od omissione; si parla in questo caso di concorso formale (si pensi, ad esempio, se, nel corso di un unica fattispecie di furto, siano asportati beni appartenenti a diversi soggetti). Ovvero quando più azioni od omissioni rappresentano l’esecuzione di un medesimo disegno criminoso (si parla in questo caso di reato continuato).

 

  • Quanto si procede per più reati se gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri (si parla in questo caso di connessione teleologica).

In presenza di una di queste cause di connessione, la competenza è assegnata ad un unico giudice competete a giudicare tutti gli imputati e tutti i reati connessi. Per stabilire quale sia l’unico giudice competente fra più giudici aventi diversa competenza per materia (ad es. un reato è di competenza della Corte d’assise, un altro del Tribunale), si applica il criterio dell’art. 15 che attribuisce la competenza al giudice superiore (quindi nel caso preso come esempio alla Corte d’assise). Per quanto riguarda la ripartizione all’interno del Tribunale fra giudice monocratico e giudice collegiale, in caso di connessione la competenza spetta sempre al giudice collegiale.

Se per i vari reati è prevista solamente una diversa competenza per territorio (ad es. la competenza spetta sempre al Tribunale ma a giudici situati in diverse circoscrizioni): Ai sensi dell’articolo 16 del c.p.p. la competenza spetterà al giudice territorialmente competente per il reato più grave. In caso di pari gravità dei reati, prevale il giudice competente per il reato commesso per primo.

Se non è possibile determinare il luogo in cui è stato commesso il reato più grave, la competenza spetterà al giudice del luogo in cui è stato commesso il reato che dopo il primo è immediatamente più grave. Se per nessun reato è possibile determinare il luogo di commissione, si applicheranno i criteri suppletivi di cui all’art 9 del c.p.p.

La competenza a giudicare l’evento morte determinato da condotte realizzate in luoghi diverse è del giudice dove si è verificato l’evento.

Se per i reati la competenza spetta per alcuni ai giudici ordinari e per altri ai giudici speciali, si applicherà una disciplina diversa a seconda del caso concreto. Se per uno dei reati è competente la Corte Costituzionale (che è appunto competente a giudicare il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione), essa sarà competente anche per gli altri reati connessi.

Se per uno dei reati è competente il Tribunale militare, il tribunale è competente a giudicare anche il reato militare quando quello comune risulta più grave. È escluso anche che la connessione abbia effetto fra procedimenti concernenti imputati maggiorenni e procedimenti a carico di minorenni, anche quando lo stesso imputato abbia commesso I fatti connessi da minorenne e successivamente da maggiorenne.

Sebbene la competenza per connessione presupponga normalmente la riunione dei procedimenti dinanzi ad un unico giudice, essa non è obbligatoria bensì facoltativa così come precisato dall’articolo 17 del c.p.p. In particolare la riunione è possibile a patto che essa non determini un ritardo nella definizione dei singoli procedimenti.

Questa facoltatività è confermata dal fatto che la riunione, oltre che nelle ipotesi di connessione sopra esaminate, è possibile anche in presenza di un semplice collegamento probatorio (così come stabilito nell’art 371 del c.p.p.). All’interno del Tribunale, se alcuni processi pendono dinanzi al giudice monocratico e altri dinanzi al collegiale, la riunione viene sempre disposta davanti al Tribunale in composizione collegiale. Anche in caso di successiva separazione rimane ferma la composizione collegiale dell’organo giudicante.

La riunione dei procedimenti presenta senza dubbio dei vantaggi in termini di economia processuale ma ha anche dei punti di debolezza: si pensi al c.d. gigantismo delle carte processuali, all’enorme proliferazione delle udienze preliminari, alla lentezza processuale determina dalla presenza di un elevato numero di imputati.

Per questo motivo la legge riconosce al giudice la possibilità, con l’accordo delle parti, di separare le cause precedentemente riunite.

La separazione, inoltre, è obbligatoria:

  • quando nel corso dell’udienza preliminare viene accertato che la posizione di uno degli imputati può essere decisa immediatamente mentre quella di altri richiede ulteriori accertamenti istruttori.
  • quando per uno degli imputati è stata disposta la sospensione del procedimento.
  • quando il difensore di uno degli imputati non comprare al dibattimento per mancato avviso o legittimo impedimento.
  • quando per uno degli imputati stanno scadendo i termini per la custodia cautelare, ed è necessario decidere con urgenza le questioni che lo riguardano per evitare la scarcerazione automatica, ecc.

La separazione può avvenire direttamente con la sentenza di condanna quando si procede per I delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett a), anche se connessi ad altri, e incombe il rischio della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Una volta operata la separazione, le sentenze si moltiplicano in funzione dei distinti oggetti di decisione e il giudice può dedicarsi con priorità alla scrittura della motivazione riguardante gli imputati che stanno per essere scarcerati, anticipando il deposito della sentenza che li riguarda.

Nonostante la separazione i vizi e le invalidità che si sono verificati nel processo cumulativo si trametto ai nuovi procedimenti separati.

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