La competenza  è  l’insieme  di  regole  giuridiche  che  consentono  di  attuare  una distribuzione, in senso orizzontale e verticale, delle regiudicande penali, in modo che risulti predeterminato il giudice legittimato a conoscere di ogni procedimento.

Alle tradizionali figure (materia e territorio), il codice ne ha aggiunta una terza (per connessione).

La competenza per materia tiene conto sia del tipo di reato, sia del livello della pena edittale, per il cui calcolo lo stesso legislatore delegante ha fornito alcuni criteri recepiti poi nell’art. 4: bisogna tenere conto del massimo della pena stabilita dalla legge   per   ogni   reato   consumato   o   tentato   e   viene   esclusa   l’incidenza   della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, salvo che si tratti di aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o di quelle ad effetto speciale.

Risultano affidati alla corte d’assise:

a) delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, eccetto i delitti di tentato omicidio, rapina ed estorsione, comunque aggravati, i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione (sempre che non sia conseguita la morte della persona offesa) e per quelli previsti dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di sostanze stupefacenti;

b) i delitti consumati di omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale, riduzione in schiavitĂą, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi;

c) ogni altro delitto doloso, qualora dal fatto sia derivata la morte di più persone, esclusa l’ipotesi di morte come conseguenza non voluta di altro reato, di morte avvenuta in seguito a rissa e di morte derivante da omissione di soccorso;

d) i delitti di riorganizzazione del partito fascista, i delitti di genocidio e i delitti contro la personalitĂ  dello Stato puniti con la pena edittale non inferiore nel massimo a 10 anni.

La competenza del tribunale si ricava per sottrazione, cioè è competente per i reati non appartenenti alla competenza della corte d’assise o del giudice di pace. Per quanto riguarda la competenza per territorio, la regola fondamentale è quella del locus commissi delicti. Ad essa però il legislatore deroga nel caso in cui dal reato sia conseguita la morte di una o piĂą persone, del reato permanente e del delitto tentato. Nel primo caso la competenza è radicata nel luogo in cui è avvenuta l’azione o omissione, nelle altre due ipotesi il criterio è quello del luogo in cui ha inizio la consumazione (anche se dal fatto è derivata la morte di una o piĂą persone) e quello del luogo in cui è stato compiuto l’ultimo atto diretto a commettere il delitto. Sono poi dettate delle regole suppletive che dettano una gerarchia interna risultante dall’art. 9: è prioritario il criterio del luogo – l’ultimo se i luoghi sono piĂą di uno – in cui è avvenuta una parte dell’azione o omissione; seguono il criterio della residenza, della dimora, del domicilio dell’imputato e infine quello del luogo in cui ha sede l’ufficio del pm che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335.

In alcuni casi è lo stesso codice a dettare regole ad hoc: una prima ipotesi è quella per i procedimenti relativi ai delitti elencati nell’art. 51 comma 3-bis. Altra situazione è quella prevista dall’art. 11, che poggia su un duplice presupposto: l’esistenza di un procedimento penale in cui un magistrato assuma la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato e la competenza, in relazione al fatto per il quale si procede, di un ufficio giudiziario ricompresso nel distretto della corte d’appello in cui lo stesso magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento del fatto. La competenza per questi procedimenti è del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di corte di appello determinato dalla legge sulla scorta di una tabella incentrata sul criterio della circolarità.

La competenza per connessione opera come un autonomo criterio di competenza. Attualmente l’art. 12 dispone che si ha connessione nei procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, ovvero se più persone, con condotte indipendenti, hanno determinato l’evento;

b) in caso di concorso formale o di reato continuato;

c) se dei reati per cui si procede taluni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri.

Risulta prioritario il criterio del giudice superiore, quando invece ci si muova solo sul versante della competenza territoriale, prevale il giudice del reato piĂą grave, o in caso di paritĂ , quello del primo reato.

In caso di concorso di persone o di condotte indipendenti, se le azioni o le omissioni sono state commesse in luoghi diversi e dal fatto è derivata la morte di una persona, la competenza è del giudice del luogo in cui si è verificato l’evento. La connessione non opera per i procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni.

La competenza funzionale

La competenza funzionale è priva di riscontri sul piano normativo. Si tratta di una categoria utilizzata da dottrina e giurisprudenza che tendono a equipararla alla competenza per materia per quanto riguarda la disciplina.

Partendo dalla suddivisione per gradi, è possibile distinguere tra giudice di pace, tribunale ordinario e corte d’assise (giudici di primo grado), tribunale in composizione monocratica, corte d’appello e corte d’assise d’appello (giudici di secondo grado), e corte di cassazione.

Viene poi in rilievo l’articolazione in fasi: nella fase anteriore al giudizio la competenza è prima del gip e poi del gup; nella fase del giudizio sono funzionalmente competenti il tribunale, la corte d’assise, la corte d’appello, la corte d’assise d’appello, la corte di cassazione; infine nella fase dell’esecuzione vanno distinte le funzioni del giudice di esecuzione da quelle della magistratura di sorveglianza, al cui interno emerge l’ulteriore distinzione tra magistrato di sorveglianza e quelle del tribunale di sorveglianza.

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