In generale, per irrevocabilità si intende la non impugnabilità del provvedimento emesso dal giudice (non modificabilità). Tale caratteristica può derivare:

  • dal fatto che la legge non prevede la possibilità di impugnare il provvedimento con un mezzo ordinario;
  • dal fatto che nessuna parte ha presentato impugnazione nei termini o, qualora l’abbia fatto, si sono oramai esauriti tutti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice.

L’art. 648 co. 1 ha voluto utilizzare il termine irrevocabilità in un significato ristretto, perché lo ha voluto riferire alla sentenza resa in giudizio, e non ad altri tipi di provvedimenti emessi dal giudice. In base a questa norma, quindi, sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio non impugnabili secondo le procedure ordinarie.

L’art. 648 pone le seguenti condizioni al realizzarsi della situazione di irrevocabilità:

  • la decisione deve consistere in una sentenza pronunciata in giudizio (sentenza dibattimentale o sentenza conseguente ad un giudizio abbreviato o ad un patteggiamento) (co. 1) ;
  • la sentenza deve essere non impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (co. 2). In particolare, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre impugnazione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata la sentenza che rigetta il ricorso o l’ordinanza che lo dichiara inammissibile;
  • il decreto penale di condanna viene assimilato alla sentenza resa in giudicato sotto il profilo della irrevocabilità. Tale decreto diventa irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza che la dichiari inammissibile (co. 3).
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento