Qualora risulti necessario per l’immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede all’individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale (art. 361 co. 1). Innanzitutto possiamo rilevare di trovarci di fronte ad un’operazione praticamente identica alla ricognizione. Il legislatore, tuttavia, ha voluto utilizzare una terminologia diversa per sottolineare che mentre l’una rappresenta un mezzo di ricerca della prova, l’altra consiste in atto di indagine preliminare.

 A ben vedere il legislatore del 1988 è stato piuttosto disavveduto, in quanto ha ritenuto di poter ricomprendere l’individuazione nel novero degli atti ripetibili: la nozione di ripetibilità cui si è ispirato, infatti, non è quella giuridica sulla base della quale un atto compiuto più volte continua a fornire risultati utili, quanto piuttosto quella naturalistica, sulla base della quale un atto è puramente e semplicemente ripetibile. In forza della ripetibilità dell’atto, il legislatore non ha predisposto alcuna garanzia, cosa che invece aveva fatto con riferimento alla ricognizione. Tutto questo ha portato a due conseguenze:

  • l’individuazione svoltasi senza garanzie può costituire il fondamento di un provvedimento di custodia cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari;
  • l’individuazione non viene considerata giuridicamente ripetibile, in quanto le scienze psicologiche ci dicono che nessuno è in grado di individuare una seconda volta un soggetto senza farsi condizionare dalla sua prima scelta. Da qui una giurisprudenza che ha portato all’assurdo opposto, sulla base del quale l’individuazione viene considerata un atto non ripetibile e quindi da inserire nel fascicolo del pubblico ministero.

 Altre attività di iniziativa del pubblico ministero:

  • la perquisizione:
    • normalmente delegabile alla polizia giudiziaria con un decreto dove devono essere specificate le modalitĂ  con cui essa si deve svolgere;
    • non delegabile dal pubblico ministero nelle ipotesi in cui perquisizioni e sequestri debbano essere fatti presso gli studi dei difensori, presso le banche o mediante apertura di plichi o di corrispondenza;
  • il sequestro probatorio, anch’esso normalmente delegabile alla polizia giudiziaria;
  • l’ispezione personale, un atto riservato all’iniziativa del pubblico ministero che può affidarsi ad un medico. L’ispezionato ha diritto di farsi assistere da un difensore, che deve essere avvertito con almeno ventiquattro ore di anticipo;
  • le operazioni sotto copertura, durante le quali il pubblico ministero può ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare (fermo dell’indiziato e ordine di esecuzione di pene detentive o di sequestro).

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