Nel disciplinare il sequestro penale (artt. 253-265), il legislatore si è anzitutto preoccupato di distinguere questo particolare mezzo di acquisizione della prova dalle diverse figure di sequestro che obbediscono invece ad esigenze cautelari. L’art. 253 comma 1 individua il suo oggetto facendo riferimento al corpo del reato e alle cose pertinenti al reato. La nozione di corpo del reato viene precisata dam comma 2 ricomprendendo non solo le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, ma anche quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

Nell’ipotesi di perquisizione contra legem dovrebbe scaturire in via derivata la illegittimità del sequestro ad essa conseguente e quindi l’inutilizzabilità come prova dei suoi risultati. Tuttavia le Sezioni unite hanno ritenuto che la sanzione di inutilizzabilità non operi quando si tratti di sequestro ex art. 253 del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, sulla base del rilievo che in tali ipotesi debba reputarsi irrilevante il modo con cui allo stesso si sia pervenuti, e debba invece prevalere l’obbligo dell’autorità procedente di disporre il sequestro.

Il codice disciplina alcune fattispecie peculiari di sequestro, come quello della corrispondenza presso le banche, nonché quello di atti e documenti rispetto ai quali venga eccepita la sussistenza di un segreto.

L’art. 254 conferma la sequestrabilità negli uffici postali di pacchi, lettere, pieghi e di ogni altro oggetto presumibilmente spedito all’imputato o a lui diretto che comunque possa avere relazione con il reato. Qualora a procedere sia un ufficiale di polizia giudiziaria, egli ha l’obbligo di consegnare gli oggetti sequestrati al magistrato senza aprirli. Vanno immediatamente restituiti carte e documenti sequestrati laddove si accerti la loro estraneità all’ambito della corrispondenza suscettibile di sequestro.

In relazione al sequestro presso istituti bancari, si prevede la possibilità che l’esecuzione venga delegata agli organi di polizia giudiziaria e che presso le banche possano venire sequestrati documenti, titoli, valori, somme e ogni altra cosa ancorché depositata o contenuta in cassette di sicurezza, quando si abbia fondato motivo di ritenere la loro pertinenza al reato, ribadendo così l’insussistenza di alcun segreto bancario di fronte al potere di sequestro dell’autorità giudiziaria in sede penale.

Più delicata la tematica del rapporto tra sequestro e segreti, è previsto comunque un generale dovere di esibizione imposto alle persone indicate negli artt. 200 e 201, allorché venga richiesto loro dalla autorità giudiziaria la consegna di atti, documenti e di ogni altra cosa di cui abbiano la disponibilità per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte; a meno che le medesime persone vi si oppongano dichiarando per iscritto il vincolo derivante da un segreto professionale o d’ufficio ovvero da un segreto di Stato.

In tali ipotesi, ove l’opposizione si riferisca all’esistenza di un segreto professionale o d’ufficio e l’autorità giudiziaria dubiti della fondatezza delle suddette dichiarazioni, la medesima autorità potrà disporre i necessari accertamenti, a conclusione dei quali il sequestro dovrà essere ordinato nel caso di accertata infondatezza. Nel caso di opposizione del segreto giornalistico il sequestro dovrà essere ordinato anche prescindendo dalla fondatezza o meno della relativa dichiarazione, allorché le notizie fornite dalla fonte fiduciaria del giornalista risultino indispensabili ai fini della prova del reato, e la loro veridicità possa venire accertata solo attraverso la identificazione di tale fonte.

È da escludere che possano venire sottoposti a sequestro gli atti e i documenti contenenti i nomi degli informatori confidenziali dei quali gli organi di polizia giudiziaria o dei servizi di sicurezza dichiarino di non voler rilevare l’identità. Nell’ipotesi di opposizione del segreto di Stato, gli adempimenti prescritti all’autorità giudiziaria risultano esattamente gli stessi delineati dall’art. 202 in ordine alla prova testimoniale.

È prevista anche una disciplina in rapporto alle vicende estintive del sequestro. È prevista la possibilità dell’impugnativa del decreto di sequestro mediante richiesta di riesame, inoltre quando non è necessario mantenere il vincolo a fini di prova, le cose sequestrate devono essere restituite a chi ne abbia il diritto anche prima della sentenza (art. 262 comma 1). A tale regola si collega la previsione relativa alle ipotesi di conversione del sequestro da misura con finalità probatoria a misura con finalità cautelare, che deve avvenire tramite pronuncia di apposito provvedimento. Per la restituzione delle cose sottoposte a sequestro penale, l’art. 263 prevede che il relativo provvedimento sia pronunciato de plano allorché non vi siano dubbi sulla loro appartenenza, mentre quando sorga controversia sulla proprietà delle cose stesse la sua risoluzione dovrà essere rimessa al competente giudice civile.

 

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