La costruzione operata dall’art. 127 di un modello valido per tutti i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, adempie ad una duplice funzione: realizza l’economia legislativa e assicura il contraddittorio tra le parti, e più in generale, il diritto di difesa dei soggetti interessati.

Esistono però casi di deviazione rispetto al modello. Una garanzia più forte vale   nell’area dei procedimenti in cui è imposta la partecipazione necessaria del difensore   della persona indagata,imputata o interessata, nonché del pm. Vi si collocano l’udienza preliminare per l’incidente probatorio, l’udienza preliminare, l’udienza volta a consentire il proscioglimento prima del dibattimento,l’udienza in camera di consiglio nel caso di   rinnovazione dell’istruzione in grado d’appello, nonché le udienze dei procedimenti di  esecuzione e di estradizione passiva. La sola indefettibile presenza del difensore (e non del pm) è richiesta per l’udienza di convalida dell’arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto.

Vi sono ipotesi in cui il contraddittorio è assicurato ad un livello inferiore rispetto al modello dell’art. 127. Tali sono il procedimento con cui il giudice ritiene di autorizzare senz’altro la proroga del termine delle indagini preliminari o il procedimento mediante il quale la corte di cassazione decide i ricorsi quando sussistano i presupposti indicati dall’art. 611.

Il procedimento delineato dall’art. 127 non deve sempre essere adottato quando il giudice assume una deliberazione in camera di consiglio. Lo stesso art. 127 mette in risalto l’esistenza di due categorie, quando contrappone, alle forme da seguire allorché si deve procedere in camera di consiglio, l’adozione di un provvedimento anche senza formalità di procedura. La distinzione serve per comprendere come anche nel nuovo sistema processuale continui a trovare posto la categoria dei provvedimenti de plano.

L’attuazione del contraddittorio è scandita dall’obbligo, a pena di nullità, di dare avviso alle parti private (e al pm), alle altre persone interessate e ai difensori e di provvedere a nominare in difensore d’ufficio all’imputato che ne sia privo.

Il procedimento si svolge nel contesto spaziale e temporale dell’udienza, il verbale può ora essere redatto sia in forma integrale che in forma riassuntiva.

Appena compiuti gli atti introduttivi, quindi accertata la regolare costituzione delle parti, nei procedimenti davanti a organi collegiali la relazione orale è svolta da uno dei componenti il collegio, previa designazione del presidente, in funzione della natura dialettica del procedimento. Il pm, gli altri destinatari del provvedimento sono sentiti, a pena di nullità, se compaiono, se ne ricava che non è prescritta la partecipazione necessaria del pm  e del  difensore  dell’indagato, dell’imputato  o dell’interessato, eccetto i casi prima richiamati. L’interessato detenuto o internato in luogo situato fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, se ne fa richiesta, deve, sempre, a pena di nullità, essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

Per il solo imputato o condannato – che abbia chiesto di essere sentito personalmente e che non sia stato detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice, l’art. 127 comma 4 prevede che, se sussiste legittimo impedimento, occorre disporre a pena di nullità il rinvio dell’udienza.

L’art. 127 si preoccupa poi della fase successiva alla decisione. Si prevedono la forma del provvedimento finale (ordinanza, in genere), la sua comunicazione al pm e la correlativa notificazione alle parti private, alle persone interessate e ai difensori, la ricorribilità per cassazione, e l’esclusione dell’effetto sospensivo.

In ordine ai provvedimenti deliberati in camera di consiglio, l’art. 127 comma 9 prende in considerazione solo quelli conseguenti all’inammissibilità dell’atto introduttivo. Tramite il deposito, i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio o de plano entrano a far parte dell’ordinamento. La disciplina stabilita dall’art. 128 eccettua solo tanto i provvedimenti emessi nell’udienza preliminare quanto quelli emessi nel dibattimento.

Nell’ipotesi in cui il provvedimento sia suscettibile di impugnazione, l’avviso di deposito, nel quale è contenuto il solo dispositivo, deve essere comunicato al pm e a tutti i titolari del diritto di impugnazione.

 

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