Legge comunitaria alla Camera

  • Tra i casi di progetti di legge riservati all’assemblea dai regolamenti parlamentari deve annoverarsi anche il disegno di legge comunitaria, cioè un disegno di legge che dĂ  attuazione, con cadenza annuale, agli obblighi di tipo normativo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’unione europea. Tali obblighi consistono nell’attuazione a livello interno delle cosìdette direttive comunitarie, attuazione che può avvenire mediante diversi strumenti normativi: normazione diretta, delegazione legislativa, delegificazione, attuazione in via amministrativa e nelle materie di competenza regionale, indicazione delle disposizioni di principio alle quali devono attenersi le leggi regionali.

 In questo caso interviene una specifica commissione permanente la commissione “politiche dell’unione europea”. L’articolo 126 ter, secondo cui il disegno di legge comunitaria è assegnato in sede referente alla commissione “politiche dell’unione europea” e, per l’esame delle parti di rispettiva competenza, alle commissioni competenti per materia, dimostra che alla Camera il disegno di legge comunitaria costituisce un caso ulteriore di riserva di legge d’assemblea.

 Legge comunitaria al Senato.

Al Senato vi è la “giunta per gli affari delle comunitĂ  europee”, che ha una competenza generale sulle materie direttamente connesse all’attivitĂ  e agli affari della comunitĂ  europea ed all’attuazione degli accordi comunitari, l’intervento di quest’ultima nel procedimento di formazione del disegno di legge comunitaria avviene soltanto a titolo consultivo nei confronti della commissione, alla quale spetta la competenza primaria, I commissione affari costituzionali in sede referente.

 L’articolo 35 del regolamento del Senato, nei casi di riserve di legge d’assemblea in modo piĂą ampio rispetto a quello della Camera, e quindi sembra avere un maggior valore tassativo, tale cioè da non consentire, interpretazioni estensive che comportino l’ampliamento del numero dei casi di riserve di legge d’assemblea.

 Un ultimo caso di disegno di legge riservata all’assemblea, sembra essere quello dei disegni di legge per la concessione dell’amnistia e dell’indulto disciplinato dall’articolo 79. Le leggi del 6 marzo 1992 n. 1, ha radicalmente mutato l’assetto normativo: l’amnistia l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera e ogni suo articolo nella sua votazione finale

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