Sulla richiesta di rito immediato da parte del pubblico ministero decide il giudice per le indagini preliminari in segreto sulla sola base degli atti trasmessi dal pubblico ministero (art. 454 co. 2) e senza sentire la difesa. Il giudice per le indagini preliminari, quindi, sente esclusivamente la parte pubblica e, sulla base di verbali di atti che possono essere conosciuti solo in parte dal difensore dell’imputato, decidere il rinvio a giudizio nella forma del rito immediato.

Il pubblico ministero può avere una remora a disporre il giudizio immediato quando vi sono procedimenti connessi e per alcuni di essi manchino i presupposti che legittimano il rito speciale. Sebbene si possano separare i procedimenti e chiedere il giudizio immediato soltanto per quello per cui sussistano i presupposti, ciò non può pregiudicare gravemente le indagini. Se i procedimenti restano riuniti, quindi, prevale ex lege il rito ordinario (art. 453 co. 2).

Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver esaminato il fascicolo (art. 455 co. 1):

  • se non ritiene sussistenti i requisiti sopra indicati, rigetta la richiesta con decreto non motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero;
  • se ritiene sussistenti i presupposti, dispone con decreto il rito immediato. Tale decreto, non motivato, è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio (art. 456 co. 3). Entro lo stesso termine, al difensore dell’imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio (co. 5).

All’imputato è dato ulteriore avviso che egli può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento (artt. 456 co. 2 e 458 co. 1). Il termine di quindici giorni per la richiesta di rito semplificato decorre dall’ultima notificazione intervenuto tra quella concernente il decreto comunicato all’imputato e quella concernente l’avviso al difensore.

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