L’adeguamento delle tecniche interpretative indotto dalla riforma costituzionale sul giusto processo

L’inserimento delle regole del giusto processo nell’art 111 della Costituzione ha modificato il quadro di riferimento della giustizia italiana. I principi del giusto processo sono sati posti in una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri principi previsti da legge ordinaria.

 

Costituzione materiale e processo penale

Passando ad analizzare nel dettaglio l’articolo 111 della Costituzione, esso garantisce il principio del giusto processo attraverso una serie di principi che fungono sa suoi corollari:

1.Il principio della terzietà e imparzialità del giudice: indicato con chiarezza dal 2° comma dell’art la terzietà e l’imparzialità costituiscono una sorta di corredo deontologico imprescndibile che deve assistere l’organo giudicante, già naturale e precostituito, fondando l’essenza stessa della giurisdizione. In tal senso la Corte Cost. ha chiarito che “tra i principi del giusto processo posto centrale occupa l’imparzialità del giudice, in carenza della quale le regole e le garanzie processuali si svuoterebbero di significato. l’imparzialità è connaturata all’essenza della giurisdizione”. Può affermarsi che solo il giudice trzo ed imparziale è veramente naturale.

La Consulta è ferma nel ritenere l’inscindibilità precostituzione-naturalità/terzietà-imparzialità poichè l’esigenza della precostituzione del giudice si pone quale garanzia di imparzialità dell’organo giudiziario, terzietà ed imparzialità del giudice costituiscono requisiti indefettibili del suo status di giudice naturale e il principio sancito dall’art. 25 tutela essenzialmente l’esigenza che la copetenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialità, vana sottratta ad ogni possibilità di arbitrio attraverso la precostituzione.

Inoltre, la Corte Europea ha evidenziato l’essenzialità del giudice, quale garante della dinamica processuale. Per cui non può trattarsi di un giudice qualsiasi, inteso come colui al quale la collettività ha conferito il potere di pronunciarsi.

 

2.Il principio del contraddittorio che viene garantito nel momento in cui alle parti contrapposte vengono assicurate pari opportunità nell’alternanza delle loro Superata quella contrapposizione fra accusato e accusatore, tipica del codice Rocco, oggi l’art 111 della Costituzione prevede il principio della parità delle armi, inteso come possibilità delle parti di fronteggiarsi su posizioni omogenee e attraverso l’esercizio di poteri simmetrici.

Il piano su cui verrà misurata maggiormente l’uguaglianza delle parti è quello probatorio, utilizzato in modo determinante per la decisione delle controversie. Considerato che la prova costituisce il tema centrale del contraddittorio processuale, appare chiaro che si può parlare di giusto processo, in quanto le modalità di esercizio del diritto alla prova assicurino all’imputato la facoltà di concorrere alla formazione della decisione, attraverso l’esplicazione della chance di difendersi provando innanzi al giudice che adotterà la decisione.

In caso di mutamento del giudice deve procedersi alla rinnovazione dell’attività istruttoria già effettuata, affinchè l’organo giudicante possa valutare direttamente la prova. Nel corso del dibattimento di primo grado la difesa ha la facoltà di chiedere l’estensione dell’indagine in direzione di qualsiasi altro dato significativo per la ricostruzione del fatto principale, con conseguente diritto ad ottenere, nel rispetto della par condicio, l’ammissione delle prove a discapito, volta ad accertare che quel fatto non si è verificato, anche attraverso la dimostrazione di fatti diversi coi: esso logicamente non conciliabili. Si tratta, insomma, di riconoscere in ogni tipologia di giudizio il diritto della difesa all’introduzione del materiale probatorio in contraddittorio.

 

3.I princìpi della giurisdizione e del giusto processo impongono il rispetto scrupoloso della garanzia del contraddittorio e della parità delle parti tra accusa e difesa, del diritto alla prova ed alla prova contraria e del diritto di sottoporre ad un giudice superiore e parziale ogni decisione di

Una volta stabilito che la decisione finale, suscettibile di avere esecuzione non può scaturire che da un giusto processo, allora il metodo dell’oralità ‘e del contraddittorio, il diritto alla prova e alla controprova, l’imparzialità del giudice e la possibilità di impugnare appaiono come gli strumenti, più appropriati, per il conseguimento di una verità giudiziale che valga a scongiurare l’errore giudiziario. a più riprese la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che «la possibilità per l’imputato di confrontarsi con un testimone in presenza del giudice chiamato a decidere in seconda istanza sull’accusa è una garanzia di un processo equo» che non si arresta al procedimento di primo grado.

Anche nel giudizio di appello, soprattutto quando oggetto dell’impugnazione è una sentenza di assoluzione, pur in assenza di espressa richiesta di nuovo esame dei testimoni da parte dell’imputato, «il giudice dell’impugnazione è tenuto ad adottare d’ufficio misure positive allo scopo di garantire l’audizione di testimoni nel contraddittorio tra le parti». Si tratta di assicurare l’utile contributo argomentativo di ogni parte, fine di non sottovalutare alcuna ipotesi alternativa configurabile sul tema di fatto dell’imputazione.

È fisiologico che la difesa abbia interesse a confutare l’addebito mossogli, attraverso la prospettazione di soluzioni contrastanti con quelle dell’accusa, ovvero tramite ipotesi e contro-ipotesi capaci di fornire spiegazioni alternative compatibili con l’insieme dei dati disponibili. Di qui, la necessità che il convincimento del giudice non rimanga avulso dalla conoscenza di tutti quei fatti che possano risultare, comunque, significativi nella ricostruzione della vicenda dedotta in giudizio.

 

4.Negli ultimi anni è affiorato ed ha assunto rilievo e crescente tutela il diritto alla celebrazione di ogni tipologia procedimentale in pubblica udienza, ovvero almeno a richiederne la trasformazione ogni qualvolta la forma tipica standardizzata sia costituita da un rito camerale a porte In recenti pronunce nei confronti dello Stato italiano, la Corte di Strasburgo ha in effetti ritenuto che la procedura «in camera di consiglio»sia incompatibile con l’indicata garanzia convenzionale. Ciò è avvenuto, in particolare, con riguardo al procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione.

 

5.Da ultimo, va posto in evidenza, come stia crescendo l’attenzione verso il principio del ne bis in idem, che seppur non espressamente previsto dalla Carta costituzionale, acquista il rilievo di diritto fondamentale per effetto dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte europeache ne ha esteso il campo di applicazione ben oltre i confini sanciti dall’art. il divieto di bis in idem tutela l’individuo non solo contro la possibilità di essere sanzionato due volte per lo stesso reato, ma anche dalla possibilità di essere sottoposto una seconda volta a processo (anche di diversa natura) per un fatto per il quale è stato già giudicato .

Correlativamente, il diritto a non essere giudicati due volte per lo stesso fatto costituisce oggi un ulteriore e nuovo diritto fondamentale che copre tutte quelle ipotesi in cui le sanzioni comminate siano sostanzialmente afflittive ed intervengano in conseguenza di procedimenti eterogenei ma per la stessa. condotta intesa come fenomeno di carattere storico .

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