A differenza di quanto previsto per il processo penale, il testo del codice di procedura civile non prevedeva una figura generale di rimessione in termini, ma solo tante ipotesi specifiche tra le quali primeggiava l’art. 294 in tema di rimessione in termini a favore del contumace involontario. L’art. 184 bis, se non introduce nel processo un meccanismo generale di rimessione in termini, di certo riduce l’ambito della lacuna prevedendo che la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini :

  • l’oggettodella rimessione in termini possono essere:
    • i poteri processuali previsti dall’art. 167 co. 2 e 3 e dall’art. 180;
    • i poteri processuali di proporre nuove domande e nuove eccezioni o di modificare le domande ed eccezioni già proposte ex art. 183 co. 5 e 6;
    • i poteri processuali in tema di deduzioni istruttorie previsti dall’art. 183;
    • il potere di contestare tardivamente fatti affermati dalla controparte originariamente non contestati o ammessi (processi relativi a diritti disponibili);
    • la decadenza dall’assunzione della prova prevista dall’art. 208 co. 1, soggetta a rimessione in termini ai sensi del co. 2;
    • l’effetto della rimessione in termine è la riattribuzione del potere da cui si era decaduti, con l’avvertenza che l’attività della parte restituita nei termini non può in linea di principio svolgersi isolatamente, perché finisce per riaprire in qualche misura la vicenda di contrapposizione degli interessi in causa ;
    • il presupposto per la rimessione in termini è la circostanza che il potere processuale non è stato tempestivamente esercitato per causa non imputabile (clausola generale) alla parte;
    • il procedimento per ottenere la rimessione si svolge in questo modo: il contumace fa istanza al giudice istruttore con ricorso, nel quale espone i fatti e le prove precostituite, che ne offrono la dimostrazione. In calce ad esso il giudice istruttore indica l’udienza di comparizione delle parti con decreto. All’udienza fissata, se i fatti addotti dal contumace ed eventualmente contestati dalle altre parti sono verosimili, il giudice dispone la rimessione con ordinanza, altrimenti, se nutre dubbi ma non si convince della loro inverosimiglianza, ammette le prove raccolte le quali decide sempre con ordinanza
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