L’assunzione delle prove
E’ necessaria l’assunzione delle prove per non affidarsi solo ai verbali ma il convincimento del giudice sia fondato sulla freschezza dell’impressione e della memoria. L’assunzione delle prove è regolata sia da disposizioni generali sia da altre stabilite per i singoli mezzi di prova. Per regola quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore se non può assumerli nella stessa udienza stabilisce il tempo, il luogo e il modo di assunzione. È consentita la delega al giudice istruttore del luogo per l’assunzione fuori dalla circoscrizione del tribunale. Il giudice pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono. La diserzione bilaterale sarà considerata come mancata comparizione e quindi con il conseguente rinvio d’ufficio ad altra udienza.
Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l’altra parte presente non ne chieda l’assunzione. Il giudice dovrà dichiarare la decadenza d’ufficio. La rinuncia fatta da una parte all’audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente. La parte interessata può chiedere nell’udienza successiva al giudice la revoca dell’ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova, revoca che il giudice dispone con ordinanza se riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte. Il giudice istruttore dichiara chiusa l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando dichiarata decadenza.
La rimessione in termini
art.184-bis cpc → la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. In questo caso il giudice provvede alla norma dell’art.294, ossia mediante il procedimento previsto per la rimessione in termini del contumace che si costituisce tardivamente. A tal fine il giudice se ritiene verosimili i fatti allegati ammette quando occorre la prova dell’impedimento e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti. I provvedimenti sono dati dal giudice istruttore con ordinanza. Dopo la chiusura della trattazione descritta nell’art.183 cpc le parti non possono allegare fatti che fondano eccezioni rilevabili d’ufficio.
Ma si deve rilevare che questi fatti possono risultare da documenti successivamente prodotti come dall’assunzione delle prove costituende. Lo stesso rilievo vale per le contestazioni di fatti precedentemente non contestati. Si ricordi che i termini a pena di decadenza sono stabiliti dalla legge o dal giudice solo se la legge lo permette espressamente. Le decadenze non possono essere oggetto di interpretazione estensiva. Eccezioni in senso lato e contestazioni potranno dunque essere rilevate o proposte liberamente in ogni momento del processo. Tutte queste attività trovano un limite naturale nella precisazione delle conclusioni.