La sentenza pronunciata nei confronti di un soggetto privo della capacità di essere parte è una sentenza totalmente inefficace. Quanto ai vizi di capacità processuale, occorre distinguere:

  • in ipotesi di domanda proposta da o contro un falsus procurator, la sentenza non è imputabile alla parte falsamente rappresentata;
  • in ipotesi di difetto di rappresentanza legale dei minori o degli incapaci che abbiano agito o siano stati convenuti personalmente in giudizio, alla sentenza si applica l’art. 161 co. 1;
  • in ipotesi di difetto di autorizzazione, il vizio non impedisce la riferibilità soggettiva della sentenza alla parte ed esso è di entità tale da non far sorgere alcun problema circa l’applicabilità dell’art. 161 co. 1.

Difesa tecnica

  • il nostro ordinamento non consente alla parte di stare personalmente in giudizio, ma richiede la necessaria intermediazione di un difensore tecnico. Ai sensi dell’art. 82:
    • la parte può stare personalmente in giudizio solo nei giudizi di competenza del giudice di pace, senza autorizzazione del giudice, se la causa non eccede i cinquecento euro, o con la sua autorizzazione, se la causa eccede i cinquecento euro;
    • nei giudizi innanzi a tutti gli altri giudici le parti debbono stare in giudizio col ministero di un avvocato legalmente esercente:
    • la procura alle liti è rilasciata ai sensi dell’art. 83;
    • ai sensi dell’art. 84 (poteri del difensore), quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati (co. 1). Il difensore, in ogni caso, non può compiere atti che importino disposizione del diritto di contesa, a meno che non ne abbia ricevuto espressamente il potere (co. 2);
    • la procura può sempre essere revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca o la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore (art. 85);
    • la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore (difesa personale della parte ex art. 86).

Conclusioni desumibili dalla disciplina delle nullità formali ed extraformali

Lo scopo del processo di cognizione è quello di dire chi ha ragione e chi ha torto e non quello di concludersi con sentenze di rito. Questo principio fondamentale è desunto da tutta la disciplina positivo del processo che è appunto congegnato nel senso di prevedere strumenti idonei a depurare il processo stesso da eventuali vizi formali o extraformali, allo scopo di consentirne la conclusione con una sentenza di merito. Il processo dovrebbe quindi concludersi con una sentenza di mero rito, assolutrice dall’osservanza del giudizio, nelle sole tassative ipotesi di nullità dell’atto introduttivo per mancata indicazione o assoluta incertezza del petitum, di difetto di legitimatio ad causam, di difetto di interesse ad agire e (forse) di difetto di giurisdizione.

Se le cose stanno in questi termini, alla presenza di una lacuna nella disciplina della nullità conseguente al difetto di singoli requisiti processuali, è dovere dell’interprete ricostruire tale disciplina alla stregua dei principi generali, non certo delle sue eccezioni (art. 12 preleggi). La lacuna costituita dalla mancanza di disciplina della nullità causata dal difetto del requisito extraformale della difesa tecnica, comunque, è stata colmata dall’introduzione dell’art. 182 co. 2 ad opera della riforma del 2009.

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