Soltanto il pubblico ministero è legittimato a chiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere. Tale revoca è chiesta all’ufficio del giudice per le indagini preliminari quando siano presenti fonti di prova che possano determinare il rinvio a giudizio (art. 434). Tale richiesta di revoca è sottoposta ad un controllo più rigido rispetto alla richiesta di riapertura delle indagini successiva all’archiviazione: dopo la sentenza di non luogo a procedere, infatti, la richiesta di revoca della stessa è subordinata alla presenza di nuove fonti di prova.

Il giudice per le indagini preliminari, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all’imputato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’imputato, al difensore ed alla persona offesa (art. 435 co. 3).

Al termine dell’udienza, il giudice prende una delle seguenti decisioni:

  • rigetta (o dichiara inammissibile) la richiesta del pubblico ministero;
  • revoca la sentenza di non luogo a precedere:
    • fissando l’udienza preliminare, ma soltanto quando il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio (art. 436 co. 2);
    • disponendo la riapertura delle indagini e stabilendo un termine improrogabile non superiore a sei mesi (co. 3), entro il quale il pubblico ministero deve concludere le indagini (co. 4).
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