I procedimenti monitori assolvono la funzione di evitare il costo processuale della cognizione piena quando esso non sia giustificato da una contestazione effettiva. Per farlo consentono al giudice di emanare un provvedimenti di condanna in assenza di contraddittorio e spostano sul convenuto il giudizio sull’opportunità di determinare l’instaurazione del processo a cognizione piena. Occorre tuttavia distinguere due modelli di procedimenti monitori:

  • il procedimento monitorio puro è caratterizzato dalla circostanza che la domanda si fonda su fatti meramente affermati, ma non provati in alcun modo e che il provvedimento emanato inaudita altera parte dal giudice è sospensivamente condizionato alla mancata opposizione in termini del debitore, opposizione che, se effettuata, priva il provvedimento della possibilità di acquistare qualsiasi efficacia;
  • il procedimento monitorio documentale è caratterizzato dalla circostanza che la domanda si fonda su fatti provati documentalmente e che il provvedimento emanato inaudita altera parte dal giudice è risolutivamente condizionato all’accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore.
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