Per l’azione di manutenzione e reintegrazione bisogna riferirsi all’art. 703 c.p.c. Prima della legge del 1990 la disciplina rinviava ai procedimento d’istruzione preventiva, con seguente risultato:

–          Vi era una prima fase caratterizzata da un procedimento sommario che terminava con un provvedimento provvisoriamente esecutivo (cosiddett  fase interdittale del possesso);
–          Poi d’ufficio iniziava un procedimento di cognizione sul merito possessorio che terminava con una sentenza.
Secondo l’opinione prevalente queste erano due fasi di un unico procedimento (l’apertura del procedimento sul merito possessorio iniziava d’ufficio). Altri invece, partendo dal presupposto per cui il possesso non è un diritto ma una situazione di fatto tutelata dal diritto, e che quindi non è giustificato l’esercizio della giurisdizione di cognizione sul possesso, ritenevano che terminata la fase interdittale non si aprisse alcun procedimento di cognizione.

La L. 353/’90 ha mutato l’art. 703 c.p.c. rinviando alle norme sul procedimento cautelare uniforme (art. 669bis ss. c.p.c.). Ci si è chiesti se le norme sul procedimento cautelare uniforme dovessero essere applicate integralmente oppure no:
–          La giurisprudenza riteneva:
Che non si applicasse integralmente il procedimento cautelare uniforme;
Che il provvedimento con cui terminava questo procedimento fosse reclamabile;
Che poi si aprisse la fase sul merito possessorio (si poteva instaurare processo ordinario di cognizione che si svolge nei tre gradi, quindi in totale vi erano cinque gradi del giudizio). Questa fase relativa al merito possessorio doveva iniziare d’ufficio;
–          Altra opinione riteneva che si applicasse solo il procedimento cautelare uniforme (ammetteva il reclamo contro l’ordinanza);
–          Altre opinioni divergevano sul livello d’istruzione che dovesse aver luogo nel procedimento cautelare uniforme relativo alla fase interdittale.

Nel 2006 sono state introdotte delle novità:
–          La prima fase di tutela del possesso è disciplinata dagli art. 669bis ss. c.p.c. “in quanto compatibili”, quindi si è riconosciuto che non tutte le norme sul procedimento cautelare uniforme dovessero essere applicate;
–          Si è previsto espressamente il reclamo (è applicabile l’art. 669terdecies c.p.c.);
–          Si è previsto espressamente che si possa iniziare il processo di cognizione (è sicuro che possa aver luogo la cosiddett  fase sul merito possessorio);
–          Non è automatico l’inizio del procedimento di cognizione, inizia solo se vi è l’istanza di una delle parti (istanza da proporre entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento pronunciato al termine del procedimento di reclamo o, in mancanza di reclamo, del provvedimento pronunciato al termine del procedimento cautelare uniforme di primo grado);
–          Si prevede che l’istanza sia proposta per “la prosecuzione del giudizio di merito”, quindi stando alla lettera della legge cesserebbe la fase interdittale (sarebbe giudizio di merito anche la fase disciplinata dal procedimento cautelare uniforme).

La concretezza del problema si pone poi quando non viene proposta l’istanza: che natura ha l’istanza con cui si conclude questa fase disciplinata dal procedimento cautelare uniforme? Vi sono state varie opinioni:
C’è stato chi ha affermato, visto che parliamo di prosecuzione del giudizio di merito, che allora dobbiamo ritenere che anche la fase precedente sia esercizio della giurisdizione di cognizione sul merito possessorio (vi è la possibilità dell’istanza, quindi il contraddittorio è comunque tutelato, e la cognizione sommaria potrebbe terminare con un provvedimento assimilato ad una sentenza);
Altri hanno affermato che il legislatore si sia espresso male, voleva dire che il processo può proseguire sul merito possessorio. La conseguenza è che si nega la natura di controversia sul merito possessorio alla fase disciplinata dal procedimento cautelare uniforme, e si riconosce che sono provvedimenti provvisorio inidonei a dar luogo all’autorità di cosa giudicata. In quest’ottica è l’istanza a determinare l’inizio del procedimento sul merito possessorio. Riconosciuto che vi è ancora una fase interdittale ed una fase sul merito possessorio si arriva alla conclusione che sono due procedimenti autonomi (non più due fasi di un unico procedimento). Ci si chiede, qualora il procedimento sul merito possessorio non venga iniziato entro 60 giorni, sia possibile iniziarlo tardivamente. Ammettendolo si vanificherebbero i termini di decadenza a cui sono sottoposte le azioni di manutenzione e reintegrazione.

 

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