–          La cassazione senza rinvio può avvenire per due ragioni:
Ragioni di rito ex art. 382.3 c.p.c.:

Quando si riconosce che né il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata né altro giudice ha la giurisdizione;
Quando la causa non poteva essere proposta né il processo poteva essere proseguito. La causa non poteva essere proposta quando vi era la mancanza di una condizione di trattabilità e decidibilità della causa nel merito (salve le ipotesi di incompetenza o difetto d’integrità del contraddittorio).

Il processo non può essere proseguito quando ad es. vi è stata l’estinzione del processo, l’inammissibilità dell’impugnazione, l’improcedibilità dell’impugnazione.
Ragioni di merito ex art. 384 c.p.c.: questo potere fino al 2006 era previsto solo quando la Cassazione era adita per il motivo di cui al n. 3) art. 360 c.p.c. (error in iudicando) e non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Se non poteva decidere la causa nel merito doveva rinviare la causa al giudice di rinvio e formulare il principio di diritto al quale questi doveva uniformarsi (lo faceva nell’ipotesi in cui fosse adita per error in iudicando ed era necessario svolgere ulteriori accertamenti di fatto).

Non necessità di ulteriori accertamenti di fatto non significa che la Cassazione possa riformulare i giudizi di fatto (andare a valutare nuovamente le prove), significa che tutti gli accertamenti di fatto necessari per pronunciare sul merito della causa devono essere contenuti dal giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La Corte di Cassazione deve trovare gli accertamenti di fatto già contenuti nella sentenza cassata, solo in questo caso può pronunciare nel merito.

Esempio:    viene chiesto il risarcimento del danno, il convenuto obbligato eccepisce la prescrizione quinquennale perché è un ipotesi di prescrizione breve. Il giudice di merito ha accertato che il diritto non è stato esercitato per 7 anni, ma ritiene che il termine di prescrizione sia quello ordinario e quindi accetta la domanda. Il giudice d’appello risolve la questione in modo analogo. L’obbligato propone ricorso in Cassazione lamentandosi dell’errata applicazione della norma che stabilisce il termine di prescrizione ordinaria (chiede che venga applicata la prescrizione quinquennale). La Cassazione accoglie il ricorso, guarda la sentenza che ha cassato e rileva che ci sono degli elementi di fatto dichiarati dal giudice che ha dichiarato la sentenza impugnata (il fatto che il diritto non sia stato esercitato per 7 anni). A questo punti gli accertamenti di fatto necessari per l’applicazione della norma che stabilisce la prescrizione quinquennale si ritrovano tutti nella sentenza cassata, quindi in questo caso la Cassazione può direttamente rigettare direttamente la domanda del creditore nel merito perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Questo potere la Cassazione ce l’aveva solo quando veniva adita per error in iudicando. Il legislatore del 2006 l’ha attribuito alla Cassazione anche quando cassa per gli altri motivi di ricorso.

Si è detto che la Cassazione quando cassa per error in procedendo  è giudice del fatto, ma qui il presupposto perché pronunci nel merito è che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Queste due affermazioni sono solo in apparenza contrastanti: la Cassazione è giudice del fatto processuale quando accoglie il ricorso per error in procedendo, ma quando passa alla seconda fase (vedere se possa decidere la causa nel merito) a quel punto non è giudice del fatto (deve trovare gli accertamenti di fatto già contenuti nella sentenza cassata).

Si può rinviare anche quando la sentenza cassata sia, nella motivazione contraria al diritto, ma il dispositivo sia conforme al diritto. In questo caso si limita a correggere la motivazione della sentenza. Anche questo potere fino al 2006 era attribuita solo alla Cassazione adita per error in iudicando, ora è esteso a tutte le ipotesi di ricorso per Cassazione.

Prima del 2006 il principio di diritto era formulato solo dalla Cassazione adita per error in iudicando (deve sempre formularlo in questi casi).

Dopo il 2006, quando cassa per error in procedendo, si è attribuita alla Cassazione la facoltà di enunciare il principio di diritto quando risolve una questione di particolare importanza. In concreto la Cassazione dovrebbe formulare il principio di diritto nella sentenza, in realtà spesso viene estrapolata dalla sentenza a cura dell’ufficio del massimario della Cassazione.

Questo principio di diritto prima del 2006 si diceva che fosse vincolante per il giudice di rinvio. Ora il legislatore ha comunque stabilito che il giudice di rinvio è vincolato a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, quindi anche se la Corte non enuncia il principio di rinvio, quello che essa ha stabilito sarà vincolante per la Cassazione.

A questo punto fra le varie ipotesi la differenza sta nel fatto che se si estingue il giudizio di rinvio sopravvive il principio di diritto, ma non sopravvive la mera statuizione della corte. Questo significa che se viene riproposta la domanda quel principio di diritto formulato dalla Cassazione vincola il giudice davanti al quale può essere riproposta la domanda. Ecco quindi che permane una differenza con riferimento ai poteri decisori della Cassazione. Permangono egualmente delle distinzioni (vedi p. 220).

La Cassazione ha formulato il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione: significa che esige, a pena di inammissibilità, che nel ricorso per Cassazione vengano riportati tutti i fatti rilevanti per decidere il ricorso per Cassazione, e vengano formulate tutte le questioni rilevanti per decidere il ricorso per Cassazione (non si può scrivere il ricorso rinviando ai precedenti atti di causa).

Quando viene proposto il ricorso per cassazione violazione delle norme sull’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova, vi è un orientamento della Cassazione che afferma che il ricorso va proposto per error in iudicando (dovrebbe essere proposto per error in procedendo in quanto il giudice ha ammesso delle prove al di là dei requisiti stabiliti della legge). Questo lo si fa per ragioni storico – topografiche (le norme sulle prove sono contenute anche nel codice civile, quindi vi sarebbe la violazione di una norma sostanziale).

 

Lascia un commento