In precedenza la tecnica della non contestazione quale tecnica su cui fondare l’agevolazione della formazione di titoli esecutivi giudiziali era tecnica che trovava applicazione solo in ipotesi tipiche (es. procedimento di convalida di sfratto ex art. 663). In forza dell’art. 186 bis, invece, le liti per pretesa insoddisfatta non contestata possono sempre formare titolo esecutivo, consentendo all’attore di ottenere immediatamente il pagamento delle somme di denaro che il convenuto non gli contesta. Dall’esegesi dell’articolo si desume quanto segue:

  • l’oggetto del provvedimento di condanna può essere solo il pagamento di somme e non anche l’adempimento di qualsiasi altra obbligazione;
  • i presupposti del provvedimento sono l’istanza di parte e la non contestazione proveniente dalle parti costituite;
  • il termine per l’emanazione dell’ordinanza è quello della precisazione delle conclusioni;
  • l’efficacia del provvedimento è data dal suo costituire titolo esecutivo, non anche titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale;
  • il regime del provvedimento è quello dell’ordinanza revocabile di cui agli artt. 177 co. 1 e 2 e 178 co. 1: l’ordinanza comunque motivata non può mai pregiudicare la decisione della causa, ma al contrario può sempre essere modificata e revocata.

Il precedente immediato della disposizione in esame è costituito dall’art. 423 co. 1: al pari di questa disposizione, infatti, l’ordinanza è limitata al pagamento di somme ed è subordinata, oltre che all’istanza di parte, anche dalla non contestazione. A differenza dell’ordinanza ex art. 423 co. 1, tuttavia, l’art. 186 bis precisa che la non contestazione deve provenire dalle parti costituite e pertanto che l’ordinanza non può essere pronunciata in ipotesi di contumacia

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