L’art. 186 ter non fa altro che trapiantare in seno ad un processo iniziato nelle forme della cognizione piena la disciplina del procedimento per ingiunzione così come contenuta negli artt. 633 ss. Le uniche particolarità su cui richiamare l’attenzione sono le seguenti:

  • presupposti speciali di ammissibilità (co. 1):
    • quanto all’oggetto, il credito di una somma di denaro liquida ed esigibile, il credito di una determinata quantità di cose fungibili e credito alla consegna di una cosa mobile determinata;
    • quanto agli elementi di documentazione del credito, la prova scritta interpretata in senso estensivo ex art. 634;
    • quanto al momento finale in cui può essere richiesta, il momento delle precisazioni delle conclusioni;
    • provvisoria esecutorietà della ordinanza (co. 2): l’ordinanza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all’art. 648 co. 1 :
      • in ipotesi di contumacia del convenuto l’unico parametro per la dichiarazione di esecutorietà e il l’art. 642, al di fuori del quale può essere concessa soltanto se vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
      • in ipotesi di costituzione del convenuto si ritiene che il nonché debba essere letto come o invece e che quindi mentre i primi presupposti valgono nelle ipotesi di contumacia, i secondi valgono nelle ipotesi di costituzione della parte;
      • convenuto contumace: nel caso in cui il convenuto sia contumace l’ordinanza di ingiunzione viene dichiarata provvisoriamente esecutiva soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 642 co. 1 e 2. Se il convenuto si costituisce tardivamente può chiedere la sospensione della esecuzione ex art. 649 e la revoca della ordinanza;
      • convenuto costituito: in questo caso devono ricorrere i presupposti del solo art. 648 co. 1, richiamo questo che impone al giudice di emanare ordinanza di ingiunzione esecutiva soltanto quando i fatti costitutivi del credito siano provati documentalmente o non siano contestati e le eccezioni non siano fondate su prova scritta o di pronta soluzione;
      • soggezione alla disciplina delle ordinanze revocabili (co. 3): l’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178 co. 1. Da qui due conclusioni:
        • la revoca dell’ordinanza di ingiunzione esecutiva costituisce titolo per la cancellazione dell’ipoteca giudiziale eventualmente iscritta ai sensi del 186 ter co. 6;
        • l’ordinanza è destinata ad essere assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena, sia essa di accoglimento sia essa di rigetto;
        • natura: si parla di provvedimento sommario con attitudine al giudicato.
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