Sono dei rimedi posti a disposizione delle parti per ottenere il controllo della giustizia o della validità della sentenza. Quando si parla delle impugnazioni si usa il termine sia per riferirsi all’atto di impugnazione, sia per riferirsi al procedimento instaurato con quell’atto.
La proposizione di un’impugnazione determina l’apertura di un procedimento che costituisce la prosecuzione del processo iniziato con l’atto di citazione di primo grado.
Configurazione dell’impugnazione:
– Secondo alcuni l’impugnazione deve essere assimilata all’azione, quasi che fosse una nuova domanda;
– È preferibile configurarla come atto d’impulso processuale che determina la prosecuzione dello stesso processo in un ulteriore grado, si apre quindi un procedimento che è la prosecuzione del processo già instaurato.
Classificazioni:
– Prima classificazione:
Impugnazioni ordinarie: quelle la cui proponibilità o proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza (appello; ricorso per Cassazione; revocazione per i motivi n. 4) e 5) dell’art. 395 c.p.c.; regolamento di competenza);
Impugnazioni straordinarie: quelle che sono proponibili dopo il passaggio in giudicato della sentenza (revocazione per i motivi di cui al n. 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 c.p.c.; opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.). Il passaggio in giudicato della sentenza è il presupposto perché si produca la cosa giudicata formale, determina l’immutabilità della sentenza come atto (la cosa giudicata materiale invece è un effetto della sentenza passata in giudicato. Tutte le sentenze passano in giudicato, ma solo le sentenze di merito definitive producono la cosa giudicata materiale).
– Seconda classificazione:
Impugnazioni sostitutive: quelle che hanno lo stesso oggetto del procedimento terminato con la sentenza impugnata (es. appello), quindi l’esistenza o l’inesistenza della situazione sostanziale dedotta in giudizio dall’attore;
Impugnazioni rescindenti:
Fase rescindente: è sempre presente. Ha per oggetto l’esistenza o inesistenza di uno dei vizi previsti per quel tipo specifico d’impugnazione. Se esiste quel vizio allora il giudice annulla la sentenza impugnata e si apre la seconda fase (es. ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c.; revocazione della sentenza ex art. 395 c.p.c.). Se invece il giudice dell’impugnazione rescindente ritiene che non esista il vizio lamentato, allora rigetta l’impugnazione e non si apre la seconda fase;
Fase rescissoria: è solo eventuale. Ha per oggetto lo stesso oggetto del procedimento terminato con la sentenza impugnata (es. rinvio alla Corte d’appello da parte della Cassazione).
– Terza classificazione:
Impugnazione a critica libera: quelle in cui è possibile dolersi sia dell’ingiustizia della sentenza, sia di qualsiasi vizio della sentenza (es. appello);
Impugnazione a critica vincolata: quelle in cui esistono dei limiti alla possibilità di dolersi dell’ingiustizia o dei vizi della sentenza.
Requisiti per la legittimazione ad impugnare:
– Che si sia stati parte del processo terminato con la sentenza impugnata;
– Che si sia stati soccombente: è soccombente la parte nei cui confronti la domanda di controparte oppure la parte la cui domanda è stata rigettata (secondo un’opinione può impugnare chi ha interesse ad impugnare, vedi p. 17).
La soccombenza si distingue in:
– Pratica: si determina con riguardo al rapporto fra sentenza e domanda
Totale: quando la domanda altrui è stata accolta o viene rigettata la domanda proposta dalla parte;
Reciproca parziale: quando la domanda è stata in parte accolta ed in parte respinta (una domanda di risarcimento del danno proposta per 50.000 € ed accolta per 25.000 €);
Reciproca totale: quando entrambe le parti sono soccombenti.
Esempi: Omissione di pronuncia che si ha quando una parte propone più domande ed il giudice omette di pronunciare su alcune di esse. Nessuna parte ha ottenuto una sentenza favorevole nel merito (capita abbastanza di frequente con riferimento alle voci di danno che sono configurate dalla giurisprudenza come singole domande autonome).
Altra ipotesi si ha nel caso di sentenza affetta di vizio di inesistenza (non si produce l’effetto della cosa giudicata materiale, quindi entrambe le parti sono soccombenti totalmente).
– Teorica: si ha nel caso di una risoluzione sfavorevole di una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito da parte chi poi è vittorioso pratico (es. Tizio chiede la restituzione di una somma data a mutuo, Caio propone più eccezioni. Il giudice emette una sentenza in cui rigetta un’eccezione e ne accoglie un’altra. Si dice che Caio è soccombente teorico rispetto alla decisione relativa all’eccezione respinta, è vittorioso pratico perché il giudice accoglie l’altra eccezione).
Talvolta la soccombenza teorica si trasforma in soccombenza pratica (vedi p. 204).
Il potere di impugnare si perde con:
– Decorso del termine. Bisogna distinguere fra:
Impugnazioni ordinarie. Ci sono due termini:
Termine breve: decorre dal momento in cui la parte ha la conoscenza della sentenza (di regola è determinata dalla notificazione della sentenza):
È di 30 giorni per l’appello, la revocazione ex art. 395 c.p.c., l’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404.2. c.p.c., regolamento di competenza (in quest’ultimo caso decorre dalla comunicazione dell’ordinanza se è stata pronunciata ordinanza, dalla notificazione della sentenza nell’ipotesi di regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c.);
È di 60 giorni per il ricorso per Cassazione;
Non vi è nessun termine per proporre l’opposizione di terzo ordinaria.
Termine lungo: decorre dalla pubblicazione della sentenza. La L. 69/’09 l’ha abbreviato da 1 anno a 6 mesi (il termine di 1 anno comportava sempre la sospensione feriale del termine dal 1 agosto al 15 settembre. A volte decorreva due volte la sospensione feriale del termine).
Impugnazioni straordinarie: essendo proponibili dopo il passaggio in giudicato della sentenza sono soggette ad un termine mobile, che è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui viene acquisita la conoscenza di quella determinata circostanza presa in considerazione dal legislatore come motivo d’impugnazione (revocazione straordinaria e opposizione di terzo revocatoria ex art. 404.2 c.p.c.).
Esempio: la revocazione può essere proposta ex n. 2) dell’art. 395 c.p.c. quando si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la sentenza, o che la parte ignorava essere state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza. Da quando la parte acquisisce la conoscenza che la prova è stata dichiarata o riconosciuta falsa, o la conoscenza che era stata riconosciuta o dichiarata falsa prima della sentenza, decorre il termine mobile di 30 giorni per impugnare (infatti la parte deve fornire anche la prova della data in cui ha acquisto la conoscenza della falsità della prova).
La ragione per queste impugnazioni sono straordinarie sta nel fatto che presuppongono la conoscenza di vizi che possono essere conosciuti a distanza di molto tempo da quando è pronunciata la sentenza che passa in giudicato determinando l’immutabilità relativa della sentenza (salve le impugnazioni straordinarie).
– Acquiescenza: è l’accettazione della sentenza;
– Esaurimento dei mezzi d’impugnazione previsti dalla legge.
Quando si perde il potere ad impugnare la sentenza passa in giudicato.