La magistratura

L’insieme dei giudici pensato come complesso degli organi investiti della funzione giurisdizionale si chiama comunemente “Autorità giudiziaria”; pensato con riguardo alle persone che compongono detti organi si chiama “Magistratura”.

Indipendenza ed imparzialità. La posizione della Magistratura nell’ordinamento costituzionale è così definita dal 104, comma I Cost.: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». Per rendere effettiva questa posizione è stato istituito il Consiglio superiore della magistratura (presieduto dal Presidente della Repubblica), al quale è conferito l’autogoverno della magistratura (104 e 105 Cost.) e cioè le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati.

Inamovibilità. Inoltre, i giudici sono nominati per concorso (106 Cost.), “sono soggetti soltanto alla legge” (101, comma II Cost.) e sono inamovibili, cioè non possono essere dispensati dal servizio, né trasferiti ad altre funzioni senza il loro consenso (od in seguito a decisione dal Consiglio superiore su procedimento disciplinare per i motivi e con le garanzie stabilite dalla legge) (107 Cost.).

Garanzie costituzionali ed internazionali della giurisdizione

L’organizzazione e l’esercizio della giurisdizione civile sono regolati dalla legge (la legge sull’ordinamento giudiziario, il Codice di procedura civile ed alcune leggi speciali), ma anche la Costituzione contiene alcune norme importanti, dirette a garantire che il processo si svolga in modo “equo”, cioè con la possibilità per tutti gli interessati di far valere le loro ragioni sia come attori, sia come convenuti.

Allo stesso scopo, in àmbito internazionale la garanzia del “giusto processo” trova particolare risalto nel 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e nel 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 16 dicembre 1966.

La Convenzione europea del 1950 ha istituito una “Commissione” e una “Corte dei diritti dell’uomo” con sede a Strasburgo, cui i singoli possono denunciare le violazioni, da parte degli Stati, dei princìpi fissati dal testo costituzionale. Proprio dall’elaborazione dei princìpi sul “giusto processo”, maturata negli anni dalla giurisprudenza della Corte europea, trae origine la recente riforma del testo del 111 della nostra Costituzione (attuata con l. cost. 2/1999): i princìpi che riguardano il processo civile sono quelli rispecchiati nei nuovi primi due commi del 111, secondo cui «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

A) L’indipendenza del giudice. Imparzialità. La norma che dichiara che “il giudice è soggetto soltanto alla legge” {101, comma II Cost.} significa che nell’esercizio delle sue funzioni egli non dipende da alcun potere superiore, né da vincoli gerarchici, anche nell’àmbito dello stesso ordine giudiziario (e a ciò non contraddice che, in caso d’impugnazione, il giudice superiore possa riformare od annullare l’atto del giudice inferiore; entrambi godono infatti di uguale dignità e di uguali garanzie d’indipendenza, avendo quello superiore il compito specifico di controllare l’operato di quello inferiore). La garanzia trova oggi più puntuale espressione nel nuovo comma II del 111 Cost., ove si esige che la giurisdizione sia esercitata da un giudice “terzo e imparziale”. Anche la Convenzione europea art. 6 ed il Patto internazionale art. 14 annoverano l’indipendenza e l’imparzialità del giudice tra i diritti dell’uomo. Terzietà. Ma per essere imparziale, il giudice deve essere anzitutto terzo rispetto alle parti in causa, estraneo alle loro posizioni ed ai loro interessi (“nessuno può essere giudice in causa propria”). La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi alcuni organi di giurisdizione speciale, perché alcuni dei loro componenti avevano vincoli di dipendenza gerarchica dall’amministrazione pubblica interessata nelle controversie.

B) La garanzia del giudice naturale. Il 25 Cost. stabilisce che «Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge». La formula, un poco ridondante, è stata interpretata dalla Corte costituzionale nel senso che la locuzione “giudice naturale” è corrispondente a quella di “giudice precostituito per legge”, cioè giudice istituito e determinato in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie (sent. 29/1958 ed 88/1962). La stessa cosa intendono gli articoli 6 Conv. eur. e 14 Patto intern. con la locuzione che il giudice deve essere “stabilito dalla legge”.

C) Il diritto di accesso ai tribunali. Il 24 Cost. dispone che «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi»: simbolicamente, le porte dei tribunali devono essere aperte a tutti affinché possano proporre al giudice le loro domande.

D) Il principio del contraddittorio. Il giudice non può procedere né giudicare senza aver chiamato davanti a sé tutte le parti per ascoltare le loro ragioni (audiatur et altera pars; 101 c.p.c.: Principio del contraddittorio: «Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa»). È un’elementare esigenza di giustizia dare a tutte le parti l’occasione e la possibilità di difendersi prima che il giudice pronunci il suo giudizio («La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»: 24, comma II Cost.). Naturalmente la parte convocata è poi libera di fare o non fare uso dell’occasione che deve esserle offerta di farsi ascoltare dal giudice.

E) Il giudizio deve compiersi in un tempo ragionevole (6 Conv. eur. e 14 Patto internaz.).

Questo requisito ha oggi riscontro anche nella nostra Costituzione nel nuovo testo del comma II del 111.

La violazione della garanzia della durata ragionevole del processo dà luogo ad una pretesa risarcitoria nei confronti dello Stato che il singolo può esercitare oggi non solo a livello internazionale avanti alla corte europea di Strasburgo, ma anche avanti ai nostri giudici: infatti la l. 89/2001 {c.d. legge Pinto, dal nome del Senatore Michele Pinto} accorda il diritto ad un’“equa riparazione” a chi abbia subìto danni patrimoniali o non patrimoniali per effetto del mancato rispetto della durata ragionevole del processo.

F) Il processo deve svolgersi in modo “equo” (ancora 6 Conv. eur. e 14 Patto internaz.), ponendo cioè tutte le parti nella condizione di poter far valere e difendere adeguatamente le proprie ragioni. Un particolare aspetto dell’“equità” del processo è dato dal principio dell’eguaglianza delle parti. La nostra Costituzione nel nuovo testo del 111 specifica che il “giusto processo” deve svolgersi “in condizioni di parità” fra le parti.

G) La pubblicità dei giudizi (6 Conv. eur. e 14 Patto internaz.) consente il controllo dell’opinione pubblica sull’esercizio della giurisdizione, salva la possibilità di esclusione del pubblico dalle udienze per varie ragioni (buon costume, ordine pubblico o sicurezza nazionale, tutela della vita privata delle parti).

La Costituzione non prevede il requisito della pubblicità, ma la Corte costituzionale l’ha considerato “coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l’amministrazione della giustizia, che in quella sovranità trova fondamento (art. 101, primo comma, Cost.)”. Ed il 128 c.p.c. (Udienza pubblica) dispone che dev’essere pubblica l’udienza in cui si discute la causa ed il 133 c.p.c. (Pubblicazione e comunicazione della sentenza) dispone che la sentenza è resa pubblica mediante deposito in cancelleria. Infine, è anche un aspetto del principio della pubblicità la regola che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (111 Cost.).

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