Il rilievo del difetto di giurisdizione

L’art.37 cpc detta il regime dell’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della PA e dei giudici speciali. Diverso è il regime processuale del difetto di giurisdizione italiana nei confronti del convenuto. La giurisdizione sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto. Nel caso di contumacia di una delle parti, la giurisdizione è tacitamente accettata.

Il difetto di giurisdizione può essere rilevato in qualunque stato e grado del processo soltanto dal convenuto costituito che abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. Il difetto è rilevato dal giudice d’ufficio, se il convenuto è contumace, se ricorre l’art.5 (azioni reali relative ai beni immobiliari all’estero) ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

Il momento determinante della giurisdizione

secondo l’art.5 cpc la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

La norma chiarisce dunque che la giurisdizione e la competenza rimangono fissate prezzo il giudice individuato sulla base del diritto vigente alla data della domanda senza che su tale individuazione possa influire il successivo mutamento della normativa, salvo che intervenga una disciplina speciale. La legge 218/1995 ha precisato che tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che òa determinano sopravvengono nel corso del processo.

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