Disposizioni di carattere generale in tema di giurisdizione

Ex art. 5 la giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero. Si preferisce che la causa sia trattata dall’ordinamento più vicino all’immobile.

Ex art. 6 il giudice italiano conosce incidentalmente le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta (ad es. accertamento di una cittadinanza straniera per affermare una competenza).

L’art. 8 disciplina la determinazione della giurisdizione. Si applica l’art. 5 cpc con un’eccezione contenuta nella seconda parte dell’art. 8: è il caso del convenuto che acquisisca la residenza in Italia successivamente

Ex art. 11 il difetto di giurisdizione può essere rilevato:

– dal convenuto (in qualunque stato e grado del processo) se si è costituito e non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. In realtà il convenuto può costituirsi in ogni stato e grado, ma il difetto lo deve far valere nel suo primo atto difensivo.

– dal giudice (in qualunque stato e grado del processo), se il convenuto è contumace, se la lite ha per oggetto diritti reali su immobili all’estero o se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

Accettazione e deroga della giurisdizione

Abbiamo due possibili situazioni: da una parte l’accordo tra le parti di accettare la giurisdizione del giudice italiano; dall’altra l’accettazione pura e semplice della giurisdizione italiana, senza un previo accordo documentabile, da parte del soggetto convenuto in giudizio.

Nel caso di accordo tra le parti di accettare la giurisdizione italiana:

o sarà sicuramente competente il giudice italiano sia per la controversia in atto che per una controversia futura

o deve risultare da un accordo che può essere provato con atto scritto

L’ accettazione pura e semplice della giurisdizione italiana dipende dallo scenario processuale creato dall’iniziativa di uno dei litiganti.

Si può deroga alla giurisdizione italiana per controversie nascenti da una determinata relazione contrattuale; se una parte ricorre al giudice italiano l’atra potrà eccepire il difetto in forze del patto di deroga. Non è possibile un accordo puramente negativo nei confronti della giurisdizione italiana per qualsiasi controversia. La deroga deve essere provata per iscritto e avere ad oggetto diritti disponibili. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

Litispendenza all’estero

Per ragioni di economia processuale, tutti gli ordinamenti si sforzano di evitare che una stessa causa venga proposta simultaneamente innanzi a più giudici dell’ordinamento.

L’art. 7 della legge di riforma dispone:

Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ordinamento italiano, sospende il giudizio.

In caso contrario il giudizio prosegue. La pendenza si determina in base alla legge dello Stato in cui il processo si svolge; la litispendenza deve essere eccepita dalla parte e successivamente accolta dal giudice.

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