Art.16 disp. legge in generale → lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino, tale regola vale anche per le persone giuridiche straniere. la clausola aggiuntiva a condizione di reciprocità è ritenuta inoperante per l’esercizio del diritto di azione potendo sempre lo straniero accettare la giurisdizione italiana. Lo straniero può disporre di domanda giudiziale davanti al giudice italiano alle stesse condizioni del cittadino italiano, esercizio che però non è assoluto e incondizionato. I limiti sono ricollegati a tre distinti ordini di fattispecie:
– in relazione all’esistenza di giurisdizioni operanti in ordinamenti stranieri
– alla compresenza nell’ordinamento interno di organi speciali di giurisdizione, non qualificabili come ordinari
– all’attribuzione di particolari prerogative a organi rappresentativi di una diversa funzione dello stato
in relazione al primo profilo, verificare secondo quali condizioni lo straniero può essere assoggettato alla giurisdizione italiana. Vi sono 2 discipline:
a – il riparto di giurisdizione tra l’Italia e gli altri Stati appartenenti all’Unione Europea è disciplinato dal regolamento 44/2001 del Consiglio dell’Unione Europea concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
b – in ambito europeo e sempre con l’eccezione della sola Danimarca trova applicazione per la competenza giurisdizionale nella materia dei rapporti matrimoniali e in materia di potestà dei genitori sui figli il regolamento U.E. 2201/03.
In virtù dell’art.2 44/2001 il criterio di collegamento fondamentale con la giurisdizione è costituito dal domicilio del convenuto, a prescindere dalla sua nazionalità nel territorio di uno Stato contraente. Sono poi istituite competenze speciali: la persona domiciliata nel territorio di uno stato contraente può essere convenuta in un altro Stato contraente:
– in materia contrattuale davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita
– in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha domicilio o la residenza abituale o davanti al giudice competente a conoscerne secondo la legge nazionale
– in materia di illeciti civili, dolosi o colposi davanti al giudice del luogo in cui l’evento è avvenuto o può avvenire
– in azione di risarcimento danni o restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale l’azione penale è esercitata
– per controversie concernenti l’esercizio di una succursale, agenzia o filiale, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata
la persona domiciliata come sopra si è precisato può inoltre essere convenuta:
– in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi. Lo spostamento della competenza si verifica solo qualora “tra le domande esista una connessione”.
– Qualora si tratti di chiamata in garanzia o di altra chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice al quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale
– Qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale
– Qualora l’azione contrattuale possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto davanti al giudice dello Stato in cui l’immobile è situato
Altre competenze sono dettate in materia di assicurazioni, contratti conclusi da consumatori e contratti individuali di lavoro. Infine il regolamento prevede alcuni criteri di competenza esclusiva. Ha inoltre disciplinato sia la proroga della competenza sia l’accettazione tacita stabilendo che il giudice di uno stato membro al di fuori dei criteri prima descritti diviene competente a seguito della comparizione del convenuto salvo che la comparizione avvenga per eccepire l’incompetenza o esista un altro giudice esclusivamente competente ai sensi art.22. particolare cura ha avuto il Regolamento nel disciplinare il rilievo del difetto di giurisdizione da parte del giudice adito.
Il giudice di uno stato membro dichiara d’ufficio la propria incompetenza e che se il convenuto domiciliato nel territorio di uno stato membro è citato davanti al giudice di uno stato membro e non compare, il giudice dichiara d’ufficio la propria incompetenza. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile per poter frequentare le proprie difese. Infine il regolamento si è espressamente occupato della litispendenza e della connessione internazionale:
– Litispendenza: qualora davanti a giudici di stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.
– Connessione: ove più cause connesse sono pendenti davanti a giudici di stati membri differenti il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento e può inoltre dichiarare la sua incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che il giudice precedentemente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
La normativa così dettata per il riparto della giurisdizione nell’ambito dell’UE in materia civile e commerciale è destinata ad espandersi progressivamente a numerose altre materie. Si registra in primo luogo il regolamento 2201/2003 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e che disciplina inoltre la competenza nelle ipotesi di sottrazione di minori. Anche questo regolamento detta una particolareggiata disciplina del rilievo dell’incompetenza, della litispendenza e della connessione con norme che si ispirano a contenuti del regolamento 44/2001.
Si devono menzionare poi i regolamenti nr. 1346/2000 (competenza giurisdizionale), il nr. 805/2004 (titolo esecutivo europeo per crediti civili e commerciali non contestati), nr.1348/2000 (notificazione e comunicazione atti giudiziari ed extragiudiziari stati membri), nr.286/2001 (cooperazione giudiziaria tra stati). Al di fuori dei rapporti tra paesi UE con regolamenti 44/2001 e 2201/2003, si applica la legge 218/1995 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: determina l’ambito della giurisdizione italiana nei confronti dello straniero e del cittadino). Regole sulla giurisdizione dettate dalla convenzione di Bruxelles:
– Ambito della giurisdizione italiana: sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art.77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2,3,4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles 1968 e successive modificazioni in vigore per l’Italia anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.
– Analizzando la norma si deduce che:
a – l’ambito è fissato indipendentemente dalla nazionalità italiana o straniera del convenuto quindi i criteri valgono anche per il cittadino italiano
b – sono criteri di giurisdizione concorrenti il domicilio e la residenza.
c – salvo che per gli stati UE, acquistano portata universale i criteri fissati dalla convenzione di Bruxelles per le competenze speciali, per quella in materia di assicurazioni e per quella in materia di contratti conclusi da consumatori.
d – Non sono generalizzate le norme sulla competenza esclusiva della convenzione
e – Rispetto alle materie estranee alla convenzione di Bruxelles la giurisdizione sussiste in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio
– Sono fissate regole particolari per la giurisdizione italiana in varie materie con riferimento alla tutela erogata. Soppresso il criterio della giurisdizione per connessione si è poi stabilito che il giudice italiano conosce incidentalmente le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.
– Per ciò che riguarda l’esclusione della giurisdizione italiana è stata resa generale la regola per cui non essa sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all’estero
– È stata disciplinata sia l’accettazione espressa o tacita della giurisdizione sia la deroga della giurisdizione
– In caso di pendenza di un processo straniero, sulla stessa causa (litispendenza) o su causa pregiudiziale (il giudice italiano se ritiene, può sospendere il giudizio). Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l’ordinamento italiano.