Il «procedimento sommario di cognizione», introdotto dalla l. 69/2009, presenta i seguenti caratteri:

a) quanto all’ambito di applicabilità è delineato dalla coincidenza di 2 condizioni:

  1. cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica
  2. sufficienza di un’istruttoria sommaria;

b) quanto al modus procedendi:

1) la fase introduttiva non è diversa da quella del rito a cognizione piena e prevede l’utilizzazione del ricorso;

2) l’ulteriore corso del procedimento è improntato alla massima libertà di forme, essendo sufficiente che il giudice ascolti le parti, potendo poi procedere senza formalità e nel modo più opportuno al compimento degli atti istruttori;

3) la decisione è assunta con ordinanza, immediatamente esecutiva ed impugnabile in appello entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione.

La sommarietà caratterizza solo il primo grado del procedimento innanzi al giudice monocratico e riguarda sia il procedimento, sia la cognizione.

Concluso questo grado di giudizio «sommario» con ordinanza, l’eventuale giudizio di appello presenta caratteri ben diversi. E’ difatti caratterizzato da:

  • una «cognitio plena», più ampia di quella propria del giudizio di appello ordinario
  • possibilità di introdurre nuovi mezzi di prova e nuovi documenti all’unica condizione che il collegio li ritenga «rilevanti ai fini della decisione».
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