Il procedimento sommario societario disciplinato nell’art. 19 d.lgs. n. 5/2003 si colloca nell’ambito delle tutele sommarie non cautelari, non necessarie, autonome e non decisorie, nel senso di loro idoneità ad acquistare efficacia di giudicato.

Questo procedimento sommario societario risulta abrogato dalla l. 69/2009. Tuttavia la normativa del d.lgs. n. 5/2003 è ancora applicabile ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di abrogazione (4 luglio 2009).

E’ caratterizzato da un procedimento a contraddittorio anticipato alternativo e «additivo» rispetto a quello ordinario, assimilabile alla categoria degli accertamenti con prevalente funzione esecutiva.

Alla base della creazione di tale istituto vi è da parte del legislatore una duplice considerazione:

  • la consapevolezza dell’inidoneità dello schema del processo ordinario di cognizione a garantire in tempi ragionevolmente brevi la formazione di una decisione
  • la consapevolezza che ciò che importa è il soddisfacimento dell’interesse materiale su cui cade il diritto violato o contestato

L’accertamento operato dal giudice del procedimento sommario è quindi meno completo e più superficiale rispetto alla cognizione ordinaria. Esso si caratterizza per la non necessarietà dell’accertamento pieno del diritto oggetto di tutela, essendo sufficiente la mera probabilità di tale esistenza, verificabile, se necessario, anche con strumenti istruttori che non hanno piena efficacia probatoria nel giudizio ordinario.

Le caratteristiche peculiari del procedimento sommario di cognizione riguardano:

a) l’ambito oggettivo di applicabilità;

b) la forma della domanda e le modalità del contraddittorio;

c) la forma e i presupposti della pronuncia di accoglimento

d) l’ipotesi di esito negativo del procedimento.

L’ambito oggettivo di applicazione del procedimento sommario è più limitato di quello ordinario:

  • sono escluse le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, siano esse promosse dalla società, dai soci che rappresentano un quinto del capitale sociale, dai creditori sociali, dai singoli soci o dai terzi, dal curatore del fallimento, dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario quando la società sia in fallimento, in liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria
  • sono da escludersi le azioni di responsabilità nei confronti dei direttori generali, quelle nei confronti dei sindaci così come le azioni costitutive, di accertamento di annullamento o di nullità delle delibere nonché le azioni di nullità delle società

La struttura ed i caratteri propri del procedimento oltre che la natura esclusivamente condannatoria del provvedimento emesso a conclusione dello stesso, portano poi ad escludere il ricorso ad esso per le azioni di danni che presuppongono l’annullamento della delibera societaria nonché per le azioni di risarcimento danni conseguenti all’invalidità di un atto di fusione.

Nel procedimento può essere richiesta la condanna al pagamento di una somma di denaro non liquida, mentre non è possibile richiedere la consegna di una quantità di cose fungibili.

Si tratta pertanto di un procedimento sommario dove la cognizione del giudice sarà limitata, principalmente per esigenze di celerità, solo ad alcuni aspetti del thema decidendum, che non saranno analizzati con l’intensità propria della cognizione piena.

La forma della domanda è quella del ricorso, da proporsi al tribunale in composizione monocratica. Essa dovrà contenere i medesimi elementi dell’atto di citazione con in più:

  • la richiesta del provvedimento sommario
  • l’offerta di mezzi di prova che dovranno essere principalmente di natura documentale

Una volta depositato il ricorso, il giudice designato deve fissare a non oltre 60 giorni la data di comparizione delle parti, assegnando al convenuto il termine per la costituzione, che deve avvenire fino a 10 giorni prima della data di udienza.

L’espletamento di un’attività istruttoria è incompatibile con il procedimento sommario societario.

Il procedimento potrà concludersi con una pronuncia di accoglimento quando sussistano i fatti allegati dal ricorrente e risultino manifestamente infondate le contestazioni del convenuto.

Sebbene anche nel rito sommario l’onere della prova gravi sul ricorrente, va evidenziato che la legge ha previsto un preciso onere di contestazione a carico del resistente con la conseguenza ulteriore che la genericità assoluta delle difese del resistente nell’atto di costituzione espongono quest’ultimo a quella valutazione di «manifesta infondatezza» della contestazione che, unita al fumus boni iuris offerto dal ricorrente, conduce all’accoglimento della domanda.

La decisione, con cui il giudice dispone anche sulle spese, assume la forma di un ordinanza immediatamente esecutiva e costituisce altresì titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Essa è impugnabile dinanzi alla corte d’appello.

Il giudizio di appello va considerato come possibilità di accedere alla cognizione e conseguire il giudicato sostanziale. Per questo motivo non è mancato chi ha sostenuto che il rinvio al giudizio di appello come forma di controllo dell’ordinanza di condanna andrebbe inteso come un’impugnazione sui generis, da proporsi di fronte alla corte d’appello.

Decorso il termine per appellare l’ordinanza, l’unica forma di tutela resta quella dell’opposizione all’esecuzione con la quale si potranno dedurre soltanto fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi allo scadere del termine per appellare.

Con l’opposizione non si potrà rimettere in discussione il merito dell’ordinanza di condanna.

La constatazione che la domanda proposta non rientri nelle controversie di cui all’art. 19 oppure l’apparente fondatezza delle contestazioni del convenuto, portano il giudice ad abbandonare il rito a cognizione sommaria e a riportare il procedimento nell’alveo della cognizione piena, secondo il modello «formale misto»: il giudice quindi assegna all’attore il termine per la notifica della memoria di replica.

Lo sbocco del procedimento speciale in quello ordinario a cognizione piena ha come conseguenza che il suo provvedimento conclusivo sarà rappresentato non più da un’ordinanza di condanna, ma da una sentenza di condanna idonea ad acquisire efficacia di giudicato.

II procedimento sommario di cognizione è utilizzabile anche quando l’attore ha proposto una pluralità di domande, purché esse siano connesse con la domanda principale e abbiano un oggetto compatibile con questo rito speciale.

In tali ipotesi il giudice può accogliere parzialmente il ricorso e pronunciare l’ordinanza di condanna solo per alcune delle domande cumulate e disporre la conversione del rito per le restanti domande.

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