La distribuzione degli affari giudiziari risponde come è noto ad esigenze organizzatorie e alla necessità di tener conto di alcune caratteristiche intrinseche della controversia. Tale distribuzione per non contrastare con la garanzia del giudice naturale deve essere effettuata in base a criteri precostituiti che si riferiscono ad intere classi di controversie o affari giudiziari. La normativa non sarebbe però completa se le parti fossero in grado di eludere il criterio fissato dal legislatore con artefici posti in essere in pendenza del processo ad es. cambiando residenza o domicilio. Per queste ragioni l’art 5 c.p.c. dispone che la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo. Tale norma nella sua formulazione originaria prevedeva la sola irrilevanza dei mutamenti di fatto ma a seguito della legge del 90 n.353 si è dato risalto anche alla irrilevanza dei mutamenti legislativi. L’innovazione lascia comunque aperti alcuni problemi:

1) in primo luogo è possibile che la legge sopravvenuta incida non sulla giurisdizione ma sul rapporto oggetto della domanda (ad es. trasformazione del rapporto di lavoro da pubblico in privato come nel caso delle F.S.)

2) in secondo luogo è possibile che la legge sopravvenuta incida sulla giurisdizione originariamente spettante ad un giudice speciale

3) in terzo luogo è possibile che la legge sopravvenuta convalidi una giurisdizione o una competenza che il giudice originariamente adito non aveva

La prima questione che non è risolta dall’art 5 c.p.c. non riguarda il principio della P.I. ma direttamente quello dell’oggetto della domanda per cui nel caso in cui l’attore insista nell’originaria richiesta la domanda non potrebbe essere accolta sulla base della nuova legge mentre nel caso in cui egli modifichi la domanda alla stregua della legge sopravvenuta il giudice adito originariamente dovrebbe dichiarare il sopravvenuto difetto di giurisdizione. La seconda questione va risolta nel senso che l’art 5 c.p.c. si applicherà nei processi pendenti davanti ai giudici speciali solo se in esso si veda l’espressione di un principio generale. Per quanto riguarda infine la terza questione va detto che non vi è alcuna ragione per non ammettere la rilevanza del mutamento.

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