La compressione del principio della domanda è minima nella terza e nella quarta ipotesi precedente: rimanendo inalterato l’oggetto del processo originario, infatti, la chiamata in causa per ordine del giudice incide solo sulla qualità degli effetti della sentenza nei confronti del terzo, il che non appare in contrasto con il principio della domanda (art. 99). Nella seconda ipotesi, la compressione del principio della domanda è molto tenue, perché il rapporto pregiudiziale di cui è parte il terzo doveva già essere conosciuta del giudice. La compressione della domanda è invece notevolissima nelle ipotesi di connessione per identità di oggetto (o di petitum) o connessione per alternatività. La compressione è tale che il conflitto tra artt. 99 e 107 sembra poter essere composto solo qualora si ritenga che la chiamata in causa per ordine del giudice sia subordinata:

  • alla domanda della parte decaduta dal potere di chiamare in causa un terzo ex art. 106;
  • alla valutazione del giudice che il mancato esercizio tempestivo del potere di chiamata in causa ex art. 106 derivi da un fatto non imputabile alla parte stessa.
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