Principio della domanda e altri principi processuali:

  • il principio della normale correlazione tra titolarità del diritto sostanziale e titolarità del diritto di azione rinviene la sua ratio nell’autonomia privata, a differenza di quanto avviene per il principio della domanda;
  • il principio del divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice, al pari del principio della domanda, è posto a tutela della terzietà ed imparzialità del giudice. Esso fa divieto al giudice di allegare di ufficio al giudizio fatti giuridicamente rilevanti e fonti materiali di prova che non emergano dagli atti del processo o fatti che non siano notori;
  • il principio della disponibilità delle prove, prescindendo sia dal principio della domanda sia dal principio della normale correlazione tra titolarità del diritto sostanziale e titolarità del diritto di azione, è un principio che può essere capovolto (es. art. 421 co. 2), a patto che tale capovolgimento avvenga nel rispetto del superiore principio del divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice;
  • il principio dell’onere di prova non ha nulla in comune con il principio della domanda, dal momento che si limita a dettare i criteri di ripartizione dell’onere e a disporre a danno di chi vada l’incertezza sui fatti principali controversi;
  • il principio dell’onere di allegazione dei fatti si distingue da quella della domanda, il quale concerne solo il monopolio della parte nell’individuazione del diritto fatto valere in giudizio. I fatti, al contrario, sono coperti dal principio della domanda solo se indispensabili per l’individuazione del diritto fatto valere. I fatti non indispensabili per tale individuazione, quindi, possono emergere anche dagli atti del processo;
  • il principio iura novit curia si distingue dal principio della domanda, il quale non concerne l’individuazione della norma generale astratta sotto cui sussumere il diritto concreto fatto valere in giudizio.
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