L’art. 5 stabilisce che la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato di fatto medesimo .
Prima della riforma dell’articolo ad opera della l. n. 353 del 1990, dottrina e giurisprudenza erano concordi nel ritenere che mutamenti dello stato di fatto dovessero ritenersi non solo i mutamenti dei meri fatti cui la legge ricollega la competenza (es. cambio di dimora), ma anche dei fatti qualificati dal diritto (es. cittadinanza). Al tempo stesso, tuttavia, entrambe erano ferme nel ritenere che l’art. 5 non consentisse l’applicazione del principio alle ipotesi di mutamenti legislativi sopravvenuti della normativa avente direttamente ad oggetto la giurisdizione (es. soppressione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in alcune materie) o la competenza (es. soppressione di nuove ipotesi di competenza). La l. n. 353 del 1990, con la sua nuova formulazione dell’art. 5 risolve problemi di tale specie, facendo chiarezza con riferimento ai mutamenti legislativi.