L’estromissione è l’uscita di una parte dal processo, chi è parte perde la qualità di parte.
Esistono tre figure espressamente previste di estromissione:
– Estromissione del garantito (art. 108 c.p.c.);
– Estromissione dell’obbligato (art. 109 c.p.c.);
– Successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.).
Poi vi è una norma che parla di estromissione a titolo generale, ed è l’art. 354 c.p.c. che prevede che sia una causa di rimessione della causa al primo giudice il fatto che non doveva essere estromessa una parte (l’erronea estromissione della parte determina la rimessione della causa al giudice di primo grado).
Una figura di estromissione è stata elaborata dalla dottrina: la cosiddett estromissione impropria. Si avrebbe nelle ipotesi di sentenze di inammissibilità dell’intervento. Tutte le ipotesi di intervento dichiarato inammissibile sarebbero altrettante ipotesi di estromissione impropria. Quindi secondo questa opinione troverebbe applicazione l’art. 354 c.p.c.
Questa opinione è stata criticata per due motivi:
– Nelle ipotesi di estromissione propria l’estromissione avviene con il concorso di volontà dell’estromesso, mentre le ipotesi di espromissione impropria avvengono contro la volontà dell’estromesso improprio;
– Poi nel caso dell’estromissione propria l’estromesso è soggetto alla cosa giudicata materiale, mentre nel caso di estromissione impropria la sentenza di inammissibilità dell’intervento equivale ad un rigetto in rito della domanda.
L’art. 108 c.p.c. prevede l’ipotesi che il garante comparisca ed accetti di assumere la causa in luogo del garantito (accetta di stare in giudizio in nome proprio per un diritto altrui). In tal caso, se le altri parti non si oppongono, il garantito può chiedere di essere estromesso dal giudice con ordinanza, ma è sempre soggetto alla cosa giudicata.
Trova applicazione nelle ipotesi non di chiamata in garanzia, ma di intervento del terzo garante (può avvenire o per chiamata di una parte ex 1485 cc., o anche a seguito di intervento volontario adesivo).
L’opposizione della altre parti deve essere motivata, un’opposizione senza ragione può essere sindacata dal giudice. Se vi è l’opposizione il giudice deve pronunciare con sentenza.
Se l’estromissione viene pronunciata con ordinanza, questa ordinanza è pronunciata su accordo delle parti e quindi non può essere revocata o modificata dal giudice (l’art. 177.2 c.p.c. prevede che di regola le ordinanze siano revocabili o modificabili dal giudice che le ha pronunciate).
Alcuni dicono che l’estromesso possa anche impugnare. È preferibile l’opinione contraria perché l’estromissione avviene con il consenso della volontà dell’estromesso, quindi egli accetta anche il risultato negativo (poi può rivalersi nei confronti del garante). Da noi per impugnare la sentenza non basta essere soggetti alla cosa giudicata per impugnare la sentenza, è necessario essere stati parte del processo (l’estromesso non lo è).
L’estromissione non trova applicazione nelle ipotesi di chiamata in garanzia
Esempio: Tizio rivendica il bene nei confronti di Caio compratore. Caio propone una domanda di garanzia nei confronti di Sempronio. Se Sempronio divenisse sostituto processuale di Caio, Sempronio sarebbe contemporaneamente, rispetto la domanda in garanzia, attore e convenuto.
Questo istituto trova sicuramente applicazione nel caso della garanzia reale, mentre generalmente si esclude nel caso della garanzia personale. Nel codice del 1865 una norma come quella dell’art. 108 c.p.c. era inserita nell’ambito di in una parte che faceva riferimento alla garanzia reale. Anche oggi l’art. 108 c.p.c. continua ad essere inteso nel senso della norma del 1865.
Vi sono delle ipotesi di garanzia personale in cui potrebbe trovare applicazione:
– Nel caso delle obbligazioni solidali paritarie il diritto di regresso (diritto di garanzia) sussiste reciprocamente fra tutti gli obbligati solidali. Mal si concilia con l’estromissione del garantito l’ipotesi che il garante sia un altro obbligato solidale, perché fra di loro sono tutti garanti e garantiti (esiste un diritto di regresso reciproco). Questa è la ragione per cui nel caso delle obbligazioni solidali paritarie non può aver luogo l’estromissione del garantito;
– Nel caso delle obbligazioni solidali dipendenti potrebbe trovare applicazione l’estromissione del garantito nell’ipotesi della fideiussione: se viene chiamato in causa l’obbligato questi potrebbe chiamare in causa il fideiussore, e questi potrebbe stare in causa in luogo del garantito.
L’art. 1592 cc. viene interpretato in modo analogo all’art. 1485 cc.: afferma che se il fideiussore adempie senza dar notizia all’obbligato principale, questi può proporre nei suoi confronti tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre nei confronti del creditore. Si determinerebbe una sorta di inversione dell’onere della prova;
– Danno da circolazione di autoveicoli: vi è una responsabilità oggettiva del proprietario solidalmente con il conducente, ma il diritto di regresso è solo a favore del proprietario nei confronti del conducente. Allora se venisse convenuto in giudizio il proprietario, questi potrebbe chiamare in causa il conducente che potrebbe assumere la causa in luogo del garantito.