Quando una questione d’incompetenza (o di litispendenza, continenza o connessione) venga sollevata dall’eccezione delle parti o rilevata dal giudice d’ufficio, essa dovrà esser decisa con sentenza e quindi, nei tribunali a composizione collegiale e nelle corti, dal collegio (cfr. 187 [Provvedimenti del giudice istruttore], comma III; 279 [Forma dei provvedimenti del collegio]). Fa eccezione il solo caso in cui la competenza di un giudice rimanga fissata per l’indicazione di una parte e l’accettazione delle altre parti (38 [Incompetenza], comma III).
La legge, allo scopo di evitare che le incertezze sulla competenza si prolunghino inutilmente, stabilisce alcune regole particolari per le sentenze che decidono una questione di competenza (od equiparata). Anzitutto, tali sentenze sono soggette ad un’impugnazione speciale, il regolamento di competenza, in via esclusiva o (a seconda dei casi) in concorso con l’impugnazione ordinaria.
Translatio iudicii. In secondo luogo, la legge consente che, dopo la pronuncia della sentenza con cui il giudice adìto si è dichiarato incompetente (translatio iudicii), il processo sia trasferito e prosegua dinanzi al giudice ritenuto in sua vece competente, purché sia riassunto da una delle parti davanti a quest’ultimo nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine di 6 mesi (altrimenti si estingue). Avvenuto il trasferimento, alla sentenza che dichiarò l’incompetenza del primo giudice è riconosciuta un’efficacia particolare, che si distingue a seconda che l’incompetenza sia stata dichiarata per ragioni di materia o di territorio funzionale, oppure per altre ragioni: nel primo caso, il giudice davanti a cui il processo fu riassunto, pur non essendo vincolato da quella sentenza, non può nemmeno giudicare liberamente sulla propria competenza, perché – se si ritiene a sua volta incompetente (conflitto virtuale di competenza) – deve richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, pronunciando ordinanza con cui dispone la rimessione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione (45 [Conflitto di competenza]; 47 [Procedimento del regolamento di competenza], comma IV); nel secondo caso, invece, la sentenza che dichiarò l’incompetenza del primo giudice rende incontestabile tale incompetenza ed anche la competenza del giudice in essa indicato come competente, il quale rimane vincolato da tale indicazione (44: Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza).
Tutto ciò suppone che la sentenza d’incompetenza non sia stata impugnata con l’istanza di regolamento di competenza.