La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, rispetto ai giudizi di danno, presenta un’efficacia di giudicato piuttosto limitata (art. 652):

  • limiti soggettivi: l’efficacia del giudicato è esclusa sia nei confronti di quel danneggiato che abbia iniziato l’azione risarcitoria in modo tempestivo davanti al giudice civile, sia nei confronti di quello che non sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile. L’efficacia del giudicato, in sintesi, è condizionata al rispetto del diritto al contraddittorio spettante al danneggiato;
  • limiti oggettivi:
    • l’accertamento della sussistenza del fatto: l’innocenza deve risultare provata, non essendo sufficiente che il giudice dichiari l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla reità dell’imputato;
    • le formule terminative che assolvono l’imputato in modo ampio:
      • perché il fatto non sussiste: la sentenza di assoluzione con la predetta formula, avendo un effetto vincolante sul giudice civile o amministrativo, impedisce che il risarcimento possa essere concesso;
      • perché l’imputato non lo ha commesso: l’efficacia del giudicato opera soltanto nei confronti di quel determinato imputato, rimanendo quindi la possibilità di agire contro altri soggetti che vengano ritenuti responsabili;
      • perché il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di un diritto: tale formula inerisce alle cause di giustificazione previste nel codice penale o in leggi speciali, purché di esse sia accertata l’esistenza.

Il giudicato di assoluzione non ha evidentemente effetto vincolante quanto all’esistenza dell’elemento soggettivo: nell’art. 652, infatti, non viene citata la formula terminativa il fatto non costituisce reato . Si tratta di una scelta non casuale, dovuta ai differenti principi che regolano l’illecito penale e l’illecito civile: mentre nel diritto penale occorre il dolo, salvo che la singola norma preveda espressamente la punibilità per colpa o preterintenzione, in base all’art. 2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto costituisce illecito civile ed obbliga al risarcimento. Una sentenza penale che assolve perché il fatto non costituisce reato per carenza di dolo, quindi, non vincola il giudice civile, che resta libero di valutare l’elemento soggettivo.

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