L’art. 651 co. 1 regola una delle ipotesi di efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna, la quale gode dell’efficacia di giudicato in limiti molto ristretti:

  • limiti soggettivi: l’efficacia del giudicato opera nei confronti del processo civile o amministrativo che sia stato promosso nei confronti del condannato o del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale.

Il danneggiato è assoggettato all’effetto vincolante della sentenza penale quando si è costituito parte civile. In caso contrario può utilizzare tale effetto qualora gli sia giovevole;

  • limiti oggettivi:
    • l’accertamento della sussistenza del fatto: il giudicato copre l’accertamento della sussistenza del fatto, da intendersi in senso naturalistico;
    • l’illiceità penale del fatto: dal momento che il giudicato ha per oggetto l’illiceità penale del fatto, resta fuori il tema dell’illiceità civile, che non può essere esaminato nel processo penale;
    • la responsabilità dell’imputato: il giudicato copre l’accertamento che l’imputato ha commesso il fatto, da intendersi come condotta materiale, rapporto di causalità ed evento.
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