Questa specie di connessione, rientrante nello schema di connessione per identità di oggetto (di petitum), ricomprende numerose ipotesi in cui viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo. Prescindendo dal problema relativo alla delimitazione dell’ambito di applicazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 (v. pag. 73), basta in questo caso limitarsi a dire che in una serie di ipotesi la deduzione in giudizio di un rapporto plurisoggettivo non determina litisconsorzio necessario:

  • da un lato il rapporto plurisoggettivo può essere dedotto in giudizio da uno o contro uno soltanto dei contitolari, senza che questo determini l’invalidità del procedimento;
  • da un altro lato, qualora lo stesso rapporto plurisoggettivo sia dedotto in giudizio disgiuntamente da più contitolari legittimati ad agire, si avranno domande connesse per identità di petitum e causa petendi.

In ipotesi di questo tipo è evidente che l’esigenza di una simultanea trattazione delle domande connesse assume un’importanza tutta particolare, dal momento che la trattazione separata può condurre a giudicati praticamente contraddittori.

L’esclusione del litisconsorzio necessario in numerose ipotesi di deduzione in giudizio di rapporti plurisoggettivi trova nel nostro ordinamento un importante riscontro testuale:

  • l’art. 1306 c.c. (obbligazioni solidali) stabilisce che la sentenza pronunciata tra le parti esplica efficacia soltanto a favore e contro i condebitori o concreditori che non hanno partecipato al processo, con ciò escludendo la necessaria coincidenza tra parti del rapporto sostanziale e parti del processo;
  • gli artt. 2377 e 2378 (impugnazione di delibere assembleari): le delibere dell’assemblea prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo di cui all’art. 2377 co. 1 possono essere impugnate disgiuntamente da ciascun socio assente o dissenziente e l’annullamento della delibera ha effetto rispetto a tutti i soci (art. 2378 co. 7). Qualora più soci assenti o dissenzienti impugnano la delibera, proponendo in questo modo più domande connesse per identità di petitum e di causa petendi, l’art. 2378 co. 8 dispone che tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza .

Il legislatore, in questa circostanza, ammette il formarsi di giudicati praticamente contraddittori: nel momento in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento da parte di tutti i soggetti contitolari del rapporto giuridico, infatti, consente ad ogni parte di dedurre in giudizio la situazione giuridica plurisoggettiva in toto. Se per un verso la contraddittorietà è tollerata, tuttavia, per un altro essa viene contrastata quando i contitolari deducono in giudizio contestualmente il rapporto giuridico plurisoggettivo. In tali casi il legislatore favorisce al massimo la trattazione simultanea delle domande connesse prevedendo ex art. 2378 co. 5 l’obbligo per il giudice di riunire le cause in modo che la trattazione sia necessariamente unitaria.

Dall’analisi appena condotta con riferimento all’art. 2378 possiamo ricavare un tertium genus di litisconsorzio (unitario), facoltativo quanto alla sua instaurazione e necessario quanto al suo svolgimento. Tale tipologia, in particolare, si pone a metà strada tra il litisconsorzio necessario e il litisconsorzio facoltativo:

  • non è litisconsorzio necessario perché non è necessario che tutti i legittimati attivi o passivi agiscano o siano convenuti nel processo ai fini della sua valida instaurazione;
  • non è litisconsorzio facoltativo perché se, da un lato, i soggetti legittimati hanno la mera facoltà (non l’obbligo) di costituire un processo consortile, dall’altro, una volta instaurato il processo, le parti devono essere assoggettate ad un trattamento uniforme.

In sintesi, all’interno della categoria delle situazioni sostanziali con pluralità di soggetti si possono distinguere due diversi gruppi di ipotesi:

  • ad un primo gruppo si applica la disciplina prevista per il litisconsorzio necessario caratterizzata dalla coincidenza tra necessità di partecipazione e necessità di trattazione, istruzione e decisione uniforme delle cause;
  • ad un secondo gruppo (es. obbligazioni solidali, impugnazioni di delibere assembleari) si applica una disciplina processuale diversa, nel senso che l’instaurazione del processo litisconsortile è meramente facoltativa.
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