La connessione di questo tipo (litisconsorzio facoltativo ex art. 103) si verifica con estrema frequenza nel settore delle controversie di lavoro, dove i rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro sono si regola rapporti di serie , disciplinati in modo analogo. In tali ipotesi il cumulo processuale, consentendo al giudice di accertare fatti simili o interpretare la medesima norma giuridica una sola volta, mira a soddisfare l’esigenza di economia processuale piuttosto che il valore dell’armonia delle decisioni, dal momento che il contrasto tra accertamenti di fatti o tra precedenti giurisprudenziali non ha alcun rilievo formale nel nostro ordinamento.

Dal momento che il fenomeno della connessione per mera identità di questione di fatto o di diritto si manifesta con estrema frequenza nel campo delle controversie di lavoro, il legislatore nell’art. 151 disp. att. c.p.c. stabilisce che nelle controversie di lavoro connesse anche soltanto per identità delle questioni di fatto o di diritto la riunione deve essere sempre disposta dal giudice

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