L’art. 10 detta una regola generale (empirica) per la determinazione del valore di cause connesse, se proposte tra le stesse parti, e per la conseguente individuazione del giudice competente per valore davanti al quale attuare il simultaneus processus:

  • il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda (co. 1);
  • a tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro una medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale (co. 2).

La connessione meramente soggettiva si attua quando più domande giudiziali sono connesse per il solo fatto di essere proposte da e contro le medesime parti che si affermano titolari dei rapporti giuridici dedotti in giudizio (es. cumulo di una domanda di rivendica di un bene non ereditario e di una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario). Tale cumulo soggettivo viene espressamente previsto dal legislatore nell’art. 104, secondo cui contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’art. 10 co. 2 . Questa forma di connessione, in particolare:

  • risponde unicamente alle esigenze di economia processuale, sebbene il risparmio di attività sia molto limitato e riguardi principalmente le attività di introduzione del processo descritte dagli artt. 165 ss. (es. iscrizione della causa al ruolo, formazione del fascicolo di ufficio);
  • non risponde all’esigenza di attuare il coordinamento tra le decisioni di diverse controversie, dal momento che ciascuna di esse ha per oggetto situazioni giuridiche distinte;
  • non risponde all’esigenza di salvaguardare il rapido svolgimento del processo. Tale esigenza, al contrario, viene addirittura ad essere pregiudicata in alcuni casi, dal momento che le cause in esame, avendo ben pochi elementi in comune, possono rendere più gravoso il procedimento. L’art. 104 co. 2, di conseguenza, richiamando l’art. 103 co. 2, stabilisce che il giudice può disporre […] la separazione delle cause se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe gravoso il processo .

L’art. 279 co. 2 n. 5 prevede la fattispecie in cui il collegio ritiene che soltanto una delle cause riunite possa essere decisa, mentre le altre necessitino di un’ulteriore attività istruttoria. In questo caso il collegio decide solo riguardo alla prima e con distinta ordinanza dispone la separazione delle controversie riunite e l’ulteriore istruzione delle seconde. Il legame molto labile costituito dalla mera identità di soggettivi, quindi, giustifica la separazione dei giudizi in tutti i casi in cui la continuazione delle loro riunioni ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo

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