Connessione per incompatibilità

Questa figura, rientrante nello schema della connessione per identità di petitum, è costituita da domande aventi ad oggetto rapporti autonomi (non legati da nessi di dipendenza) ed incompatibili (relativi allo stesso bene) correnti tra soggetti diversi. Per comprendere tale specie di connessione occorre ricordare che nei giudizi tra le stesse parti i limiti oggettivi del giudicato sono tali da ricomprendere non solo il rapporto giuridico dedotto in giudizio, ma anche il diritto con esso incompatibile. Stante l’estensione dei limiti oggettivi del giudicato, la proposizione di domande aventi ad oggetto rapporti giuridici tra loro incompatibili correnti tra gli stessi soggetti dà luogo ad un fenomeno di litispendenza o di continenza. La sentenza, peraltro, non può manifestare alcuna efficacia giuridica contro i terzi che si affermino titolari di rapporti autonomi ed incompatibili rispetto al rapporto oggetto immediato della sentenza (limiti soggettivi), in quanto ciò costituirebbe una plateale violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 co. 2 Cost.

In assenza di un’espressa regola, quindi, deve trovare applicazione analogica l’art. 2378 co. 5 c.c. di cui sopra (tertium genus di litisconsorzio), che prevede l’obbligo per il giudice di riunire le cause connesse per incompatibilità proposte separatamente ma contestualmente. Se le domande sono proposte in maniera sfasata, il rischio di giudicati praticamente contraddittori è ineliminabile. L’ordinamento, tuttavia, tenuto conto dei pregiudizi che derivano al terzo dalla situazione di incertezza del diritto sullo stesso bene, attribuisce al terzo la facoltà di esperire:

  • un rimedio preventivo, costituito dall’intervento volontario in causa ex art. 105 co. 1: il terzo, invece di instaurare un successivo giudizio con il rischio di arrivare a giudicati praticamente contraddittori, può intervenire nel processo proponendo una vera e propria domanda giudiziale di accertamento dell’esistenza della situazione giuridica soggettiva incompatibile di cui egli si afferma titolare;
  • un rimedio successivo, costituito dall’opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 co. 1: il terzo pregiudicato può far valere tale mezzo straordinario di impugnazione contro la sentenza resa inter alios che ha attribuito ad un altro soggetto lo stesso diritto di cui egli si afferma titolare esclusivo.

Connessione per alternatività

La connessione per alternatività, rientrante nella figura di connessione per identità di petitum come sottospecie della connessione per incompatibilità, è caratterizzata dall’esistenza di un rapporto di alternatività (incompatibilità) tra rapporti obbligatori aventi elementi oggettivi identici. Tale schema si realizza quando l’attore, incerto sul titolare passivo del rapporto, propone domanda giudiziale contro due o più soggetti chiedendo di accertare chi tra questi, ad esempio, sia davvero l’autore del fatto illecito al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.

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