Ai sensi dell’art. 329 co. 1, salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 (revocazione), l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità . Se si verifica l’acquiescenza, quindi, l’impugnazione si intende esclusa.
L’art. 329 co. 2 prosegue stabilendo che l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate (acquiescenza parziale). Se la sentenza ha più parti e viene impugnata una sola di queste, quindi, le altre rispetto alle quali l’impugnante è praticamente soccombente si intendono accettate. L’impugnazione parziale della parte pregiudiziale della sentenza, tuttavia, non è idonea a determinare acquiescenza in relazione alla parte dipendente: ai sensi dell’art. 336 co. 1, infatti, la riforma (decisione del giudice di appello) o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata (effetto espansivo interno della sentenza).