Abbiamo visto che quindi il criterio della conditio ha sempre bisogno di considerare delle finalità di imputazione necessaria per stabilire una conseguenza di responsabilità e ciò ha portato a dubitare sulla validità euristica della formula in questione: è allora necessario capire che questa ha bisogno in certi casi di opportuni correttivi. Cominciamo a ricordare la necessità di considerare in concreto (cioè con tutte le caratteristiche con cui si presentano sul piano fattuale) i termini della relazione eziologica cioè condotta ed evento. Se si ha chiaro che ciò che conta è che si sarebbe comunque prodotto lo stesso risultato con ogni modalità e ogni tipo, l’area problematica si riduce.

Causalità cumulativa o additiva. E’ facile rilevare come il criterio della conditio non funzioni quando ci sono azioni svolte da due soggetti, all’insaputa dell’altro, che conducano al risultato vietato dalla legge (esempio: tizio e caio mettono entrambi vino letale nel mio bicchiere). Accertare il nesso di causalità vuol dire esame separato delle condotte dei due soggetti e il presupposto è ce le 2 persone non abbiano agito tra loro. Dato che la condotta di Tizio (come quella di Caio) non è necessaria per il verificarsi dell’evento (perchè si sarebbe comunque realizzato con la condotta dell’altro), si può dire che nessuno dei due hanno posto in essere la causa dell’evento. Ciò è per Gallo inaccettabile perchè l’esigenza di reperire uno o più centri d’imputazione del processo causale porta ad una modifica della formula d’accertamento della condizionalità sine qua non. L’evento si sarebbe prospettato ugualmente se fosse intervenuto solo uno dei fattori in esame: bisogna quindi concludere che si può considerare causa anche ogni condizione senza cui il risultato non si sarebbe avverato non considerando per astrazione il concorso di altra condizione con stessa efficienza causale. Dopo aver chiarito ciò si può dire che la soluzione al problema della causalità cumulativa è implicita nel 41 1°. E’ però bene ricordare che ci dobbiamo trovare davanti a due fattori assolutamente contemporanei ognuno di cui idoneo a produrre l’evento con ogni particolarità che dia concretezza di evento storico. Ciò nella geometria del pensiero giuridico è configurabile. Tuttavia dimostrare che le cose sarebbero ugualmente accadute anche se uno degli antecedenti fosse mancato va in contro nella gran parte dei casi a una probatio diabolica. Quindi la verifica pragmatica ci farà incontrare quasi sempre particolarità del caso concreto che ci obbligheranno a superare l’ipotesi della cumulatività. Un’ipotesi particolare di questa causalità è quella di 2 o più persone che ognuna all’insaputa dell’altra somministrino dose di veleno inidonee ad ammazzare: quindi l’effetto letale è raggiunto dall’unione delle dosi. In questo caso le condotte si susseguono nel tempo: quindi occorrerà stabilire se quella sopravvenuta alla prima presenti caratteri di eccezionalità, in calcolabilità in forza di cui è interrotto il collegamento eziologico tra la prima di tali condotte e risultato ex 41 2°.

Causalità alternativa. In questo caso abbiamo 2 o più condotte antecedenti ad un certo evento e si può dire che una di esse ha rappresentato conditio sine qua non del risultato, ma non si sa quale delle due. L’incertezza determina ex 530 C.P.P. l’assoluzione in quanto il 2° pone assoluta equivalenza tra prova diretta della non commissione del fatto da parte dell’imputato e contraddittorietà di prove al riguardo. La soluzione potrebbe esser di tipo civilistico: li si potrebbe dare, se possibile, al risarcimento del danno una funzione satisfattoria, abbandonando il principio penalistico.

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