Occorre adesso accennare ad alcuni istituti, introdotti dalla l. n. 345 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, che, ispirati a chiare finalità specialpreventive, incidono notevolmente su questa materia, ponendo delicati problemi di coordinamento con le cause sospensive ed estintive previste dal codice penale:

  • l’affidamento in prova al servizio sociale per un periodo pari a quello della pena da scontare, che costituisce una probation cosiddetta  penitenziaria. Il servizio sociale, controllando la condotta del soggetto e aiutandolo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo notizie sul comportamento del soggetto.

L’affidamento viene revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizione dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. L’esito positivo del periodo di prova, al contrario, estingue la pena e ogni altro effetto penale, ma non le pene accessorie e le obbligazioni civili.

  • la liberazione anticipata, avente carattere soprattutto premiale, che consiste nella detazione di una parte della pena detentiva quale momento del trattamento progressivo, ossia di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, qualora il condannato abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione e quale riconoscimento della stessa. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

Comporta la revoca del beneficio non più la mera condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio stesso, ma il fatto che la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appaia incompatibile con il mantenimento del beneficio. Se il beneficio non viene revocato, chiaramente, si estingue la parte di pena non scontata.

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