Con la sospensione condizionale della pena si sospende l’esecuzione della condanna per un certo tempo, trascorso il quale senza che il soggetto abbia commesso una altro reato si estingue il reato stesso e, quindi, la condanna. Se, al contrario, entro tale periodo il colpevole commette un altro reato, la sospensione viene revocata ed egli deve sottostare non solo alla nuova pena ma anche a quella precedentemente sospesa.

 Le condizioni per la concessione della sospensione sono:

  • che si tratti di condanna a pena detentiva non superiore a due anni oppure a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva (ragguagliata a norma dell’art. 135), sia equivalente a pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni (art. 163) Si ha, tuttavia, una duplice deroga:
    • nel caso di soggetto minore degli anni diciotto, il limite di pena è elevato a tre anni, mentre nel caso di soggetto di età superiore ai diciotto ma inferiore ai ventuno, oppure superiore ai settanta, il limite di pena è elevato a due anni e sei mesi.
    • nel caso di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva (ragguaglia a norma dell’art. 135) nel complesso superiore ai suddetti limiti, può essere sospesa la sola pena detentiva.
    • che il colpevole non abbia già riportato precedente condanna a pena detentiva per delitto e non sia delinquente o contravventore abituale o professionale (art. 164 co. 2).
    • che al colpevole non sia già stata concessa la sospensione per un altro reato, non potendo essa essere concessa più di una volta (art. 164 co. 4). Il giudice, tuttavia, nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con la precedente, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163.
    • che non si tratti di reati di competenza del giudice di pace.

Tale concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice (art. 164 co. 1), il quale deve accordare il beneficio solo se presume che il colpevole si asterrà dal commettere nuovi reati (art. 133).

 La sospensione, comunque, può essere subordinata anche all’adempimento di determinati obblighi (es. restituzioni, pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno) (art. 165).

Circa gli effetti, il beneficio comporta la sospensione della pena principale per il termine di cinque anni, se la condanna è per delitto, e di due anni, se la condanna è per contravvenzione. Tale sospensione, tuttavia, non si estende agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 166). La sospensione, inoltre, rende inapplicabili le misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca (art. 164 co. 3).

Una sospensione cosiddetta  breve è stata introdotta dall’art. 163 co. 4, alla duplice condizione:

  • che si tratti di condanna a pena non superiore ad un anno, ossia di reato non grave.
  • che, prima della sentenza di condanna, sia stato riparato interamente il danno.

Si ha l’estinzione del reato se nei termini stabiliti il condannato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole e adempie agli obblighi imposti (art. 167).

Al contrario, si ha revoca di diritto della sospensione condizionale nei seguenti casi:

  • se nei termini suddetti il condannato commette un nuovo delitto (o contravvenzione) della stessa indole.
  • se nei termini suddetti il condannato non adempie agli obblighi impostigli.
  • se il condannato riporta un’altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti dell’art. 163.
  • se la sospensione condizionale fu concessa in violazione dell’art. 164 co. 4.

Mentre nel secondo caso la revoca ha luogo solo allo scadere del termine fissato, negli altri casi essa si attua non appena la nuova sentenza diventa irrevocabile.

 La sospensione condizionale, storicamente, nacque come rimedio alle pene detentive brevi e a favore dei soggetti rispetto ai quali la prevenzione speciale rende l’esecuzione della pena praticamente superflua. Essa, tuttavia, ha via via subito gravi distorsioni, che ne hanno fatto una misura essenzialmente clemenziale. Attualmente, infatti, essa la sospensione condizionale della pena non assolve più una funzione di prevenzione, ma contribuisce a consolidare quella criminogena psicologia della licenza di uccidere .

 Tra le cosiddette  clausole di clemenza deve essere inclusa anche la remissione di querela, che può considerarsi una forma di perdono privato. Sebbene il codice la annoveri tra le cause estintive del reato, tuttavia, la remissione, comunemente considerata una causa di improcedibilità sopravvenuta, viene specificatamente trattata nell’ambito della procedura penale.

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