Con la legge 41/2016, a conclusione di un laborioso iter parlamentare, è stato introdotto l’autonoma figura di reato di omicidio stradale (nonché quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime, art.590 bis), e conseguente abrogazione delle aggravanti in materia di sicurezza stradale, precedentemente contenute negli artt. 589 e 590.

La riforma segue tre fondamentali direttrici:

  • Creazione di un reato autonomo rispetto alle fattispecie comuni di omicidio e lesioni
  • Mantenimento del fatto nel novero dei reati colposi
  • Incisivo inasprimento del trattamento sanzionatorio

Il nuovo articolo 589 bis è così strutturato:

  1. Al comma 1 vi è una fattispecie autonoma consistente nel fatto di chi cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
  2. Dai commi 2 e 5 troviamo una serie di fattispecie aggravate rispetto alla prima. Tali fattispecie, apparentemente considerate come autonome, debbono invece considerarsi circostanziate per esplicita disposizione dell’art.589 quater.
  3. Al comma 6 vi è un ulteriore aggravamento per le fattispecie indicate nei commi precedenti quando il soggetto è senza patente, o con patente revocata oppure senza assicurazione.
  4. Al comma 7 troviamo un’attenuante speciale nel caso in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. Si tratta in sostanza dell’estensione dell’attenuante di cui all’art.62 n.5, dal fatto doloso anche al fatto colposo della persona offesa.
  5. Al comma 8 si prevede che, in caso di morte di più persone o morte e lesioni a più persone, si debba applicare la pena per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, senza superare il limite dei 18 anni di reclusione.

 

Ratio della disciplina dell’omicidio stradale

Nonostante l’iniziale ampio sostegno della tesi orientata a configurare l’omicidio stradale come doloso, si è deciso di mantenerlo nel novero dei delitti colposi.

E’ sicuramente una scelta azzeccata, perché la ricostruzione della fattispecie in termini di colpa meglio corrisponde all’effettiva realtà psicologica dei fatti disciplinati, e la consistente entità delle sanzioni appiana saggiamente il dislivello sanzionatorio con i delitti dolosi e pertanto, almeno in questo ambito, si scioglie il nodo della distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale.

La dizione legislativa “con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale” pone il problema di stabilire se la norma copra unicamente le ipotesi di colpa specifica o anche generica. La seconda opzione sembra quella corretta, ed è infatti confermata dall’art.140 del codice della strada che, senza far riferimento ad una specifica regola cautelare, dispone che “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.

Ciò che balza agli occhi poi è l’estrema severità dei livelli sanzionatori. Ciò è dovuto alla radicale modificazione, nel tempo, della percezione degli eventi lesivi stradali, prima visti come essenzialmente casuali ed oggi visti come veri e propri episodi criminosi.

La pericolosità della violazione delle regole cautelari stradali è innegabile, e dunque alle origini di questa norma vi è la sensazione di un inaccettabile anacronismo della benevolenza riservata all’omicidio colposo dal codice penale.

Tutto ciò però non è sufficiente a spiegare le drastiche disposizioni in esame, a fronte della comprensione manifestata dalla legge verso altri omicidi, come quelli derivanti da colpa medica.

Il legislatore sembra parcellizzare la responsabilità colposa sulla base della pericolosità dell’autore: da una parte il medico acriticamente votato al bene; dall’altro il manager senza scrupoli dedito al profitto oppure il delinquente stradale ubriaco e drogato. Vi è in sostanza un eccessivo sbilanciamento sul versante soggettivo, rispetto alla oggettiva gravità del fatto.

L’introduzione dell’art.589 bis è dunque frutto del diritto penale del capro espiratorio che caratterizza la legislazione penale degli ultimi anni. Una legge-manifesto rivolta a placare l’allarme sociale suscitato dalla delinquenza stradale.

Le sanzioni stabilite per l’omicidio stradale sembrano assumere, quantomeno con riferimento alle ipotesi aggravate, il carattere di “pene esemplari”, in disarmonia con il divieto costituzionale di strumentalizzazione della persona umana a fini di prevenzione generale.

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