Tra i cosiddetti delitti naturali l’omicidio è il delitto naturale per eccellenza e la costante del diritto penale. Il codice prevede tre tipologie di omicidio comune che si differenziano sotto il profilo soggettivo ma che sono accumunate sotto quello oggettivo:

  1. l’omicidio doloso (art. 575);
  2. l’omicidio preterintenzionale (art. 584);
  3. l’omicidio colposo (art. 589).

Prendiamo adesso in analisi gli aspetti fondamentali di tale fattispecie:

  • il soggetto del reato:
    • attivovaria a seconda del tipo di omicidio:
      • per l’omicidio commissivo chiunque (reato comune);
      • per l’omicidio omissivo il soggetto gravato dall’obbligo di garanzia (reato proprio);
  • passivo è il titolare del bene della vita e, come tale, può essere un qualunque uomo. Il capo dello Stato italiano, i capi di Stato esteri e il Sommo Pontefice sono soggetti passivi di reati speciali (artt. 276 e 295);
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste in qualunque comportamento idoneo a causare morte, essendo tipizzata in funzione di tale idoneità causale e restando indifferenti, ai fini della sussistenza del delitto, le modalità dello stesso (reato a forma libera):
    • in un’azione;
    • in un’omissione, in quanto il non impedire l’evento della morte da parte di chi ne ha il dovere giuridico equivale a cagionarlo (reato omissivo improprio);
    • l’oggetto del reato risulta essere:
      • a livello materiale:
        • un uomo, ossia un essere umano, non più alla fase del concepito, ma venuto ad esistenza attraverso la fecondazione e sviluppatosi in qualunque ambiente idoneo a portarlo alla maturazione (es. corpo umano, madre meccanica ) e capace di vita autonoma, sia esso fuoriuscito o meno dal corpo materno;
        • un uomo vivente, ossia venuto ad esistenza e non ancora morto, anche se non necessariamente vitale;
        • un qualsiasi uomo, poiché il principio personalistico egualitario non tollera alcuna discriminazione (es. sesso, razza) di tutela in ordine al bene supremo della vita;
        • un uomo diverso dal soggetto agente, poiché anche per il nostro diritto penale il cagionare la morte di se stessi costituisce non omicidio ma suicidio, penalmente non perseguibile;
  • a livello giuridico la vita, tutelata come diritto individuale (art. 32 Cost.) e come interesse della collettività;
  • l’evento è la morte dell’uomo, ossia la cosiddetta morte clinica, che consiste nella perdita, totale ed irreversibile, della capacità dell’organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale (morte encefalica);
  • il nesso causale, naturalistico in caso di azione e normativo in caso di omissione, deve sussistere tra la condotta e l’evento morte;
  • l’offesa è la distruzione del bene della vita, che segna la trasformazione dell’uomo in cadavere (reato di danno per antonomasia);
  • la perfezione dell’omicidio si ha nel momento e nel luogo della morte, che sovente non coincide con quelli della condotta. L’omicidio costituisce il paradigma di reato istantaneo, poiché l’offesa si perfeziona ed esaurisce sempre e necessariamente nell’attimo di passaggio dalla vita alla morte clinica.
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