Tra i cosiddetti delitti naturali l’omicidio è il delitto naturale per eccellenza e la costante del diritto penale. Il codice prevede tre tipologie di omicidio comune che si differenziano sotto il profilo soggettivo ma che sono accumunate sotto quello oggettivo:
- l’omicidio doloso (art. 575);
- l’omicidio preterintenzionale (art. 584);
- l’omicidio colposo (art. 589).
 Prendiamo adesso in analisi gli aspetti fondamentali di tale fattispecie:
- il soggetto del reato:
- attivovaria a seconda del tipo di omicidio:
- per l’omicidio commissivo chiunque (reato comune);
- per l’omicidio omissivo il soggetto gravato dall’obbligo di garanzia (reato proprio);
- attivovaria a seconda del tipo di omicidio:
- passivo è il titolare del bene della vita e, come tale, può essere un qualunque uomo. Il capo dello Stato italiano, i capi di Stato esteri e il Sommo Pontefice sono soggetti passivi di reati speciali (artt. 276 e 295);
- circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste in qualunque comportamento idoneo a causare morte, essendo tipizzata in funzione di tale idoneità causale e restando indifferenti, ai fini della sussistenza del delitto, le modalità dello stesso (reato a forma libera):
- in un’azione;
- in un’omissione, in quanto il non impedire l’evento della morte da parte di chi ne ha il dovere giuridico equivale a cagionarlo (reato omissivo improprio);
- l’oggetto del reato risulta essere:
- a livello materiale:
- un uomo, ossia un essere umano, non piĂą alla fase del concepito, ma venuto ad esistenza attraverso la fecondazione e sviluppatosi in qualunque ambiente idoneo a portarlo alla maturazione (es. corpo umano, madre meccanica ) e capace di vita autonoma, sia esso fuoriuscito o meno dal corpo materno;
- un uomo vivente, ossia venuto ad esistenza e non ancora morto, anche se non necessariamente vitale;
- un qualsiasi uomo, poiché il principio personalistico egualitario non tollera alcuna discriminazione (es. sesso, razza) di tutela in ordine al bene supremo della vita;
- un uomo diverso dal soggetto agente, poiché anche per il nostro diritto penale il cagionare la morte di se stessi costituisce non omicidio ma suicidio, penalmente non perseguibile;
- a livello materiale:
- a livello giuridico la vita, tutelata come diritto individuale (art. 32 Cost.) e come interesse della collettivitĂ ;
- l’evento è la morte dell’uomo, ossia la cosiddetta morte clinica, che consiste nella perdita, totale ed irreversibile, della capacità dell’organismo di mantenere autonomamente la propria unità funzionale (morte encefalica);
- il nesso causale, naturalistico in caso di azione e normativo in caso di omissione, deve sussistere tra la condotta e l’evento morte;
- l’offesa è la distruzione del bene della vita, che segna la trasformazione dell’uomo in cadavere (reato di danno per antonomasia);
- la perfezione dell’omicidio si ha nel momento e nel luogo della morte, che sovente non coincide con quelli della condotta. L’omicidio costituisce il paradigma di reato istantaneo, poiché l’offesa si perfeziona ed esaurisce sempre e necessariamente nell’attimo di passaggio dalla vita alla morte clinica.