Consiste nel fatto di chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 (atti diretti a percuotere una persona o a procurarle una lesione personale), cagiona la morte di un uomo (art. 584). Circa l’elemento oggettivo, quindi, tale reato presenta l’elemento specializzante della condotta, consistente in atti diretti a percuotere o a procurare una lesione. Stante la generica formula di atti diretti a commettere occorre precisare:

  • che non è necessario che i reati di percosse o lesioni siano perfezionati;
  • che non sono sufficienti atti preparatori;
  • che sono necessari e sufficienti atti penalmente rilevanti (tentativo), perché diretti in modo non equivoco a commettere tali reati.

Il tentativo risulta non configurabile per la ragione che nell’omicidio preterintenzionale deve mancare la volontà dell’evento perfezionativo (es. se l’agente tenta di percuotere o di ferire e si verifica la morte, il delitto risulta essere già perfetto). Il concorso di persone sussiste in tutti i casi in cui più persone concorrono agli atti diretti a percuotere o a arrecare lesioni, dai quali derivi la morte del soggetto passivo.

Circa l’elemento soggettivo, la preterintenzione consiste:

  • nell’intenzione delle percosse o lesioni (dolo intenzionale), se si ritiene che occorra quanto meno il tentativo di tali reati e che il tentativo non ammetta il dolo eventuale;
  • nella non volontà dell’ulteriore evento della morte, neppure come accettazione del rischio (dolo eventuale);
  • nella colpa rispetto a tale evento.

L’omicidio preterintenzionale è aggravato:

  • se concorre alcune delle aggravanti previste per l’omicidio doloso (artt. 576 e 577);
  • se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.
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